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UN SEQUESTRO SALVAVITA

 

   La Legge 221 del 3/10/2002  ha inserito il nuovo articolo 19/bis nella Legge 157/92 sulla caccia ed  ha di fatto attribuito alle Regioni ampie facoltà di deroga per la cattura e l’abbattimento di specie sinora protette a livello  statale e comunitario;  si è così incrementato a livello locale l’adozione di disinvolti provvedimenti “spara-tutto”.  

   Il Governo non sembra intenzionato a sindacare, nell’esame  delle leggi regionali sulle deroghe appena pubblicate (comprese quelle illegalmente emanate prima della legge 221/02), neppure sulla reale applicazione dei concetti di “sfruttamento giudizioso” e di “piccola quantità”, sciaguratamente contemplati dall’art. 9 della Direttiva 79/409/CEE sulla tutela degli uccelli selvatici.

     L’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, laddove interpellato dalle Regioni sulla possibilità di abbattere “in deroga” migliaia di fringuelli, peppole, storni ecc., cerca di disimpegnarsi con ambigui  pareri circa la mancanza di dati sulla consistenza delle popolazioni di queste specie selvatiche.               

 una risorsa estrema

 

    Nelle ultime settimane i sequestri giudiziari preventivi della fauna selvatica in libertà sono diventati una nuova risorsa “in extremis” contro le deroghe illegittime delle Regioni. Infatti a fronte degli atteggiamenti filo-venatori di Governo, Regioni, Province, alcuni piccoli segnali confortanti sono arrivati da coraggiosi interventi di alcune Procure della Repubblica, in relazione alle implicazioni di natura penale, contrastanti con provvedimenti regionali  di caccia in deroga a specie protette o in aree protette.    Anche con la riforma dell’art. 117 della Costituzione (ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni), è impensabile che le Regioni possano impunemente invadere la sfera di competenza esclusiva dello Stato in campo penale, allorché - per esempio -  l’abbattimento di specie protette o la caccia vera e propria nei parchi regionali continua a costituire un reato contravvenzionale di competenza del giudice unico di primo grado.    Diamo sinteticamente conto di alcuni interventi della magistratura penale susseguitisi nell’autunno 2002 in alcune circoscrizioni giudiziarie, a testimonianza dell’evoluzione procedurale che potrebbe consentire una prima forma di argine contro il dilagare delle deroghe più sfacciate.

provincia  di Trento: i camosci

    Si tratta della prima iniziativa di sequestro di un’intera popolazione selvatica in libertà effettuata in Italia, con conseguente divieto di caccia. Il sequestro era stato attivato a seguito dell’autorizzazione all’abbattimento di 791 camosci anche in periodo diverso (agosto) da quello normalmente contemplato dalla legge 157/92 sulla caccia (mesi di ottobre e novembre), in assenza di un prescritto provvedimento di deroga su base annuale per modificare, anticipandolo, il periodo di apertura della caccia al camoscio, come previsto dalla legge  provinciale sulla caccia.

   Purtroppo il provvedimento ha perso efficacia non avendo poi superato lo scoglio del Tribunale del Riesame, attivato dall’intervento della Provincia.

     Si  trattava di una iniziativa significativa sotto il profilo giuridico, che potrebbe essere adottata da altri magistrati anche in relazione ad altri casi inerenti la tutela del patrimonio naturale, sia nel caso di fauna ma anche di beni territoriali e paesistici.    

Belluno: uccelli selvatici

     La Sezione del Veneto della LAC – Lega per l’Abolizione della Caccia - aveva notificato al Tribunale di Belluno un’istanza di sequestro di tutte le specie di uccelli selvatici rese cacciabili dalla Legge Regionale n° 7/2002 approvata dal Consiglio Regionale lo scorso febbraio.  La motivazione della richiesta della LAC era basata sul fatto che le specie rese cacciabili dalla legge regionale, ovvero storni, fringuelli, cormorani, peppole, passeri, passere mattugie e tortore dal collare orientali erano invece considerate protette da una direttiva comunitaria, la 409/79/CEE, e dalla normativa statale, la legge n. 157/92, che punisce l’abbattimento di questi uccelli protetti con una specifica sanzione penale. 

    Quindi l’unico modo per evitarne l’abbattimento da parte delle doppiette venete era chiederne il sequestro preventivo per evitare che si commettesse il reato previsto dalla legge statale sulla caccia per chi abbatte uccelli appartenenti a specie protette.      

    Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Belluno, Dott.ssa Antonella Coniglio, sposando le tesi della LAC aveva emesso un decreto  con il quale venivano posti sotto sequestro preventivo tutti gli uccelli appartenenti alle suddette specie presenti nella provincia di Belluno, nonostante il parere contrario della Procura.

     L’atto era stato trasmesso dal GIP al P.M. Dott. Giovanni Zorzi per l’ordine di esecuzione, il quale lo ha trasmesso al Nucleo Operativo del Corpo Forestale dello Stato di Belluno.    

     Tuttavia anche questo provvedimento cautelare ha avuto scarsa durata, per il dissequestro degli uccelli protetti da parte del Tribunale del Riesame. 

  . Ma la LAC Sezione Veneto aveva presentato alla Magistratura bellunese e alla Regione Veneto un “Atto di intervento” per poter entrare, a norma del nuovo codice di procedura penale, come parte attiva nel procedimento penale in atto. 

    Nonostante il suddetto intervento, alla LAC non è stata notificata l’udienza del Tribunale del Riesame del 2/10/2002, pertanto ora la LAC procederà formalmente chiedendo l’annullamento dell’atto di dissequestro in Corte di Cassazione.

sequestro del lago di Vico

     Il Sostituto Procuratore di Viterbo Dr. Stefano D’Arma con un proprio decreto  ha sequestrato l'area della Riserva  Naturale del Lago di Vico dopo segnalazione ed intervento della Stazione di Ronciglione del Corpo Forestale dello Stato.

   Il GIP di Viterbo, Dr. Rita Cialoni, ha poi convalidato il 13/9/2002 il sequestro (motivato dall’assenza di valutazioni tecniche preventive e dagli abusi delle persone coinvolte), confermando quindi l'iniziativa del Pubblico Ministero.   

    L’iniziativa giudiziaria di sequestro cautelare preventivo dell’area trae origine dall’autorizzazione della Regione Lazio, su richiesta della Riserva Naturale del Lago di Vico, per interventi di abbattimenti di cinghiali, effettuati però senza il prescritto parere dell’INFS (verifica dell’efficacia di metodi ecologici ex art. 19 legge 157/92). Erano stati coinvolti cacciatori non proprietari dei terreni interessati, che non avevano peraltro rispettato la prescrizione degli abbattimenti da appostamento o in “girata”, effettuando invece braccate in forma non selettiva con muta di cani segugi liberi.

 Cremona: uccelli migratori

    Il 2/11/2002 il GIP presso il Tribunale di Cremona, Dr. Pierpaolo Beluzzi, ha presentato la richiesta di convalida del sequestro preventivo, emesso in via di urgenza il 25 ottobre da parte del Pubblico Ministero di Cremona, delle specie passero, passera mattugia, storno, fringuello e peppola, nella quantità pari a tutti gli esemplari che si trovino stabilmente o in transito nel territorio della Regione Lombardia.                      .
    Il GIP ha rilevato che la legge regionale lombarda 18/2002, che consente il prelievo di tali specie, è in contrasto con la legge nazionale 157/1992 e con la direttiva europea 79/409/CEE, che restano in vigore. Pertanto attualmente le cinque specie citate di uccelli non sono soggette a prelievo venatorio, in relazione al diritto comunitario e nazionale, e la violazione di tale precetto trova tutela sia in sede penale sia amministrativa. Non essendovi quindi un pericolo di libera disponibilità di tali uccelli da parte di terzi, il GIP non ha convalidato il sequestro. È come se il GIP avesse detto: non convalido il sequestro, perché non ve ne è bisogno, in quanto gli uccelli di cui trattasi sono già tutelati in sede penale. Secondo il GIP, il Presidente del Consiglio dei Ministri potrebbe annullare la legge regionale lombarda, ai sensi dell'articolo 19 bis, comma 4, della Legge 157/1992. Ma anche in assenza di un annullamento da parte del Presidente del Consiglio o della Corte Costituzionale, il giudice ordinario dovrebbe semplicemente disapplicare la legge regionale lombarda  n. 18/2002, perché contrastante con la legge nazionale n. 157/1992 e con la direttiva comunitaria 79/409/CEE. Il GIP dissente esplicitamente dal Tribunale del riesame di Belluno, che nei giorni precedenti aveva revocato il sequestro preventivo disposto dal GIP di Belluno. Il Tribunale del riesame di Belluno avrebbe commesso un errore interpretativo, facendo discendere dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE la possibilità di instaurare un regime di deroga generale e permanente al divieto di caccia a determinate specie, esteso a tutti i cacciatori iscritti ai vari ATC o CA.                                       .
     Al contrario, la deroga può riguardare solo una caccia di selezione o di controllo riduttivo, motivata da specifici gravi danni alle colture su specifiche zone individuate, con l'indicazione del numero totale di capi da abbattere globalmente e non per singolo cacciatore. Il GIP di Cremona si spinge fino ad ipotizzare che la Commissione Europea potrebbe verificare la compatibilità della Legge 221/02 con la direttiva 79/409/CEE, in quanto la delega alle Regioni dei poteri di deroga potrebbe generare "un'inammissibile situazione di incertezza giuridica".

 

 

 

data
gen. 2003
aggiorn. loc.-reg.-naz.
Italia
ARGOMENTI
caccia
fonte
LAC
note