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A SINISTRA IL TESTO ORIGINALE,
A DESTRA IL TESTO modificato al Senato
(si ringrazia il movimento antispecista per la preparazione della seguente tabella di raffronto)
XIV
LEGISLATURA
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TESTO approvato
dalla Camera dei Deputati |
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TESTO modificato
dalla II Commissione permanente del Senato della Repubblica |
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Art.
1. (Modifiche
al codice penale). |
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Art.
1. (Modifiche
al codice penale). |
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1. Dopo
il titolo XII del libro II del codice penale è inserito il seguente: |
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1. Dopo
il titolo IX del libro II del codice penale è inserito il
seguente: |
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"TITOLO
XII-BIS- DEI |
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"TITOLO
IX-1BIS- DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI |
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CAPO
I - DEI DELITTI CONTRO
LA VITA E L'INCOLUMITA' DEGLI |
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Art.
623-ter. - (Uccisione di animali). Chiunque, per fini di
crudeltà, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da
tre mesi a diciotto mesi. |
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Art. 544-bis.-
(Uccisione di animali). Chiunque, per crudeltà o senza necessità,
cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a
diciotto mesi. |
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Art.
623-quater. - (Maltrattamento di animali). Chiunque,
senza necessità, ovvero fuori dai casi previsti dalla legge,
incrudelisce verso un animale o lo sottopone a sevizie o, tenendo conto
della natura dell'animale valutata anche secondo le caratteristiche
etologiche, lo sottopone a comportamenti, fatiche o lavori insopportabili
è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 2.500 euro
a 10.000 euro. |
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Art. 544-ter.-
(Maltrattamento di animali). Chiunque, per crudeltà o senza
necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a
sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per
le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da
tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro. |
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La
pena è aumentata
se i fatti di cui al primo comma sono commessi con mezzi particolarmente
dolorosi. |
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Soppresso. |
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V.
capoverso Art. 623-octies,
primo comma. |
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La pena
è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva
la morte dell'animale. |
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Art.
623-quinquies. - (Spettacoli o manifestazioni vietati).
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque |
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Art. 544-quater.
- (Spettacoli o manifestazioni vietati). Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, chiunque organizza |
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V.
capoverso Art. 623-octies,
secondo comma. |
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La pena
è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo
comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse
clandestine o al fine di trarne profitto per sè od altri ovvero se ne
deriva la morte dell'animale. |
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Art.
623-sexies. - (Divieto di impiego di animali in
combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate).
Chiunque, in luoghi privati, pubblici o aperti al pubblico,
organizza, promuove o dirige combattimenti clandestini o
competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo
l'integrità fisica, o in qualunque modo ne favorisce l'organizzazione,
è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da 25.000
euro a 100.000 euro. La stessa pena si applica a chi alleva o addestra
animali al fine della loro partecipazione ai combattimenti o alle
competizioni vietati dal presente articolo. |
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Art. 544-quinquies.-
(Divieto di combattimenti tra animali). Chiunque promuove, organizza o
dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che
possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la
reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000
euro. |
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La pena
è aumentata fino ad un terzo se alle attività di cui al primo comma
partecipano o assistono persone armate o se i combattimenti o le
competizioni sono documentati con foto o filmati. |
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La pena
è aumentata da un terzo alla metà: |
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V.
capoverso Art. 623-octies,
terzo comma. |
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1) se le
predette attività sono compiute in concorso con
minorenni o da persone armate; |
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2)
se le predette attività
sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di
qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti
o delle competizioni; |
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V.
secondo comma del
presente capoverso. |
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3)
se il colpevole cura
la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei
combattimenti o delle competizioni. |
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V. primo comma, secondo periodo, del presente capoverso.
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Chiunque,
fuori dei casi
di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li
destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di
terzi alla loro partecipazione |
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Chiunque
effettua scommesse sulle attività di cui al primo comma, anche se non
presente nel luogo del reato, è punito con la reclusione da tre mesi a
due anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro. |
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Chiunque,
anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso
nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti
e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la
reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000
euro. |
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Art.
623-septies. - (Divieto di impiego di cani e gatti per
pelli o pellicce). Chiunque importa, detiene o utilizza, ai
fini del commercio, pelli o pellicce di cani o gatti è punito con la
reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da 25.000 euro a 100.000
euro. |
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V.
articolo 2. |
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CAPO
II - DISPOSIZIONI
COMUNI |
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Art.
623-octies. - (Circostanze
aggravanti). Nei casi previsti dagli articoli 623-quater,
623-quinquies e 623-sexies, la pena è aumentata fino alla
metà se dal fatto derivano lesioni gravi all'integrità fisica
dell'animale o la sua morte. |
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V.
capoverso Art. 544-ter,
terzo comma. |
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Nei
casi previsti dagli
articoli 623-quinquies e 623-sexi la pena è aumentata
fino alla metà se le manifestazioni sono organizzate al fine di trarne
profitto, per sé o per altri, o al fine di esercitare o di consentire
scommesse clandestine. |
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V.
capoverso Art. 544-quater,
secondo comma. |
|
Nei
casi previsti dagli
articoli 623-quinquies e 623-sexies, la pena è
aumentata fino ad un terzo se nelle manifestazioni sono utilizzati
minorenni. |
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V.
secondo comma, numero
1), del presente capoverso. |
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Art. 623-nonies. - (Pene accessorie). In
caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 623-quinquies
e 623-sexies, è ordinata la confisca, di cui all'articolo 240,
degli animali che sono serviti o sono stati destinati a commettere
i delitti medesimi, |
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Art. 544-sexies.-
ˆâ2(Confisca e pene accessorie). Nel caso di condanna,
o di applicazione della pena su richiesta delle parti a
norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544 |
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2.
Dopo l'articolo 726
del codice penale è inserita la seguente rubrica: |
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Soppresso. |
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"SEZIONE
I-BIS - DELLE
CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI GLI |
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2.
All'articolo 638,
primo comma, del codice penale, dopo le parole: "è punito"
sono inserite le seguenti: ", salvo che il fatto
costituisca più grave reato". |
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3.
L'articolo 727 del codice penale è sostituito dai seguenti: |
|
3.
L'articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente: |
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"Art.
727. - (Detenzione illecita e abbandono di animali).
Chiunque detiene uno o più animali in condizioni incompatibili con la
loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito
abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con
l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. |
|
"Art.
727. - (Abbandono di animali). Chiunque abbandona animali domestici
o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto
fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. |
|
V.
primo comma del presente
capoverso. |
|
Alla
stessa pena soggiace
chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro
natura, o comunque produttive di gravi sofferenze". |
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In
caso di recidiva la
condanna importa l'interdizione dall'esercizio dell'attività
di commercio, qualora la contravvenzione sia commessa ai
fini dell'esercizio di tale attività. |
|
Soppresso. |
|
Se
il colpevole è un
conducente di animali, la condanna importa la sospensione
dall'esercizio dell'attività, quando si tratta di un
contravventore abituale o professionale. |
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Soppresso. |
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Art.
727-bis. - (Divieti
relativi a videoproduzioni e altro materiale pubblicitario).
Chiunque produce, importa, esporta, acquista o espone al pubblico
videoproduzioni o materiali di qualsiasi tipo contenenti
scene o immagini relative a delitti contro gli animali è
punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da
1.000 euro a 5.000 euro. E' altresì disposta la
sospensione, da un minimo di sei mesi ad un massimo di due
anni, della licenza inerente l'attività commerciale o di
servizio. |
|
Soppresso. |
|
I
divieti di cui al
primo comma non si applicano alle associazioni per la tutela
degli animali riconosciute, alle università degli studi e
alle istituzioni scientifiche". |
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|
Art.
2. |
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Soppresso. |
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1.
Al comma 1 dell'articolo
266 del codice di procedura penale, dopo la lettera f-bis)
è aggiunta la seguente: |
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|
Art.
2.
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|
V.
articolo 1, capoverso
Art. 623-septies. |
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1.
E' vietato utilizzare
cani (Canis familiaris) e gatti (Felis catus) per la produzione
o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento
e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o
in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché
commercializzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale. |
|
Art.
3. |
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Soppresso. |
|
1.
Salvo che il fatto
costituisca reato, chiunque, avendo nell'esercizio della professione
veterinaria curato o visitato animali per lesioni riferibili
ai delitti di cui alla presente legge, omette di riferirne
all'autorità giudiziaria è punito con la sanzione amministrativa
da 500 euro a 1.500 euro. |
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|
Art.
3.
|
|
V.
articolo 6. |
|
Art.
19-quater.- (Affidamento degli animali sequestrati o
confiscati). Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di
confisca sono affidati ad associazioni o enti individuati con decreto
del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro
dell'interno. Le spese occorrenti per il mantenimento e
per la custodia degli animali sequestrati o confiscati sono
anticipate dallo Stato, salvo all'erario il diritto di recupero
delle stesse a carico del condannato". |
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2.
Il decreto di cui
all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento
e transitorie del codice penale è adottato entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge. |
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Art.
4.
|
|
Art.
4. (Attività |
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Art.
5. |
|
1. Lo
Stato e le regioni possono promuovere di intesa tra loro, sentiti le
associazioni e gli enti di cui all'articolo 6 e gli ordini provinciali dei
medici veterinari, lo svolgimento da parte delle scuole e degli istituti
di ogni ordine e grado di attività formative intese ad una effettiva
educazione degli alunni in materia di etologia degli animali e rispetto
dei medesimi. |
|
1. Lo
Stato e le regioni promuovono di intesa, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, l'integrazione dei programmi
didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai
fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di
etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto, anche
mediante prove pratiche. |
|
Art.
5. (Vigilanza). |
|
Art.
6. (Vigilanza). |
|
1. Al
fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, con
decreto del Ministro dell'interno, sentiti gli altri Ministri competenti,
da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore |
|
1. Al
fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, con
decreto del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro delle
politiche agricole e forestali e il Ministro della salute,
adottato entro |
|
2. La
vigilanza sul rispetto della presente legge e sull'osservanza delle altre
disposizioni di leggi, decreti, regolamenti comunitari, nazionali e locali
relativi alla protezione degli animali, è affidata, ai sensi degli
articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, anche alle guardie
particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile
riconosciute, nonché alle guardie ecologiche volontarie riconosciute
secondo le leggi regionali. |
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2. La
vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative
alla protezione degli animali è affidata anche, nei limiti dei compiti
attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina,
ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle
guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile
riconosciute. |
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3.
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per lo Stato e gli enti locali. |
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3. Identico. |
|
Art.
6. (Affidamento
degli animali
sequestrati o |
|
V.
articolo 3, capoverso
Art. 19-quater. |
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1. Gli
animali per i quali si è proceduto al sequestro o è stata ordinata la
confisca ai sensi dell'articolo 623-nonies del codice
penale sono affidati alle associazioni o agli enti eretti in
enti morali che ne facciano richiesta, individuati con decreto
del Ministro della salute, da adottare di concerto con i Ministri
dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e
delle politiche agricole e forestali, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli affidatari degli
animali sequestrati o confiscati potranno rivalersi delle spese sostenute
sul proprietario o detentore degli animali medesimi. |
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|
Art.
7. |
|
Art.
7. |
|
1. Ai
sensi dell'articolo 91 del codice di procedura penale, le associazioni e
gli enti |
|
1. Ai
sensi dell'articolo 91 del codice di procedura penale, le associazioni e
gli enti |
|
Art.
8. |
|
Art.
8. |
|
1. Le nuove
o maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni
pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del
Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di
cui all'articolo 6. |
|
1. Le
entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste
dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e
sono da questo destinate alla realizzazione delle
finalità della presente legge. |
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2.
Il decreto di cui
all'articolo 6 determina i criteri di ripartizione delle
entrate, tenendo conto in ogni caso del numero di animali
affidati ad ogni ente o associazione. |
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Soppresso. |
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3.
Entro il 25 novembre di ogni anno, le risorse di cui al comma 1 sono
ripartite con decreto del Ministro della salute, da adottare di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze. |
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2.
Entro il 25 novembre di ogni anno il Ministro della salute definisce
il programma degli interventi per l'attuazione della presente
legge e per la ripartizione delle somme di cui al comma 1. |
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|
Art.
9.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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| data 17/09/2003 |
aggiorn. | loc.-reg.-naz. Italia |
ARGOMENTI art. 727 C.P. |
fonte | note |