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A SINISTRA IL TESTO ORIGINALE, 
A DESTRA IL TESTO modificato al Senato

(si ringrazia il movimento antispecista per la preparazione della seguente tabella di raffronto)

 

XIV LEGISLATURA

  PROGETTO DI LEGGE - N. 432 - 1222 - 2467 - 2610-B  


TESTO

approvato dalla Camera dei Deputati

 

TESTO

modificato dalla II Commissione permanente del Senato della Repubblica

 

Art. 1.

 (Modifiche al codice penale).

 

Art. 1.

 (Modifiche al codice penale).

 

1. Dopo il titolo XII del libro II del codice penale è inserito il seguente:

 

1. Dopo il titolo IX del libro II del codice penale è inserito il seguente:

"TITOLO XII-BIS- DEI DELITTI CONTRO GLI ANIMALI

 

"TITOLO IX-1BIS- DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI

 

CAPO I - DEI DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' DEGLI ANIMALI

 

 

 

Art. 623-ter. - (Uccisione di animali). Chiunque, per fini di crudeltà, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.

 

Art. 544-bis.- (Uccisione di animali). Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.

 

Art. 623-quater. - (Maltrattamento di animali). Chiunque, senza necessità, ovvero fuori dai casi previsti dalla legge, incrudelisce verso un animale o lo sottopone a sevizie o, tenendo conto della natura dell'animale valutata anche secondo le caratteristiche etologiche, lo sottopone a comportamenti, fatiche o lavori insopportabili è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 2.500 euro a 10.000 euro.

 

Art. 544-ter.- (Maltrattamento di animali). Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

   

La pena è aumentata se i fatti di cui al primo comma sono commessi con mezzi particolarmente dolorosi.

 

Soppresso.

 

V. capoverso Art. 623-octies, primo comma.

 

La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

 

Art. 623-quinquies. - (Spettacoli o manifestazioni vietati). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli, manifestazioni, giochi o feste che comportino sevizie per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni o con la multa da 3.000 euro a 15.000 euro.

 

Art. 544-quater. - (Spettacoli o manifestazioni vietati). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie, o strazio per gli animali ovvero attività insostenibili per le caratteristiche etologiche degli stessi è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro.

 

V. capoverso Art. 623-octies, secondo comma.

 

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sè od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.

 

Art. 623-sexies. - (Divieto di impiego di animali in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate). Chiunque, in luoghi privati, pubblici o aperti al pubblico, organizza, promuove o dirige combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica, o in qualunque modo ne favorisce l'organizzazione, è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da 25.000 euro a 100.000 euro. La stessa pena si applica a chi alleva o addestra animali al fine della loro partecipazione ai combattimenti o alle competizioni vietati dal presente articolo.

 

Art. 544-quinquies.- (Divieto di combattimenti tra animali). Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.
V. terzo comma.

 

La pena è aumentata fino ad un terzo se alle attività di cui al primo comma partecipano o assistono persone armate o se i combattimenti o le competizioni sono documentati con foto o filmati.

 

La pena è aumentata da un terzo alla metà:
V. numero 3) del presente capoverso.

 

V. capoverso Art. 623-octies, terzo comma.

 

1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;

 

 

 

2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;

 

V. secondo comma del presente capoverso.

 

3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.

 

V. primo comma, secondo periodo, del presente capoverso.

 

I proprietari o i detentori degli animali impiegati o utilizzati nelle attività di cui al primo comma sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 20.000 euro a 80.000 euro.

 

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.

   

Chiunque effettua scommesse sulle attività di cui al primo comma, anche se non presente nel luogo del reato, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

 

Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

 

Art. 623-septies. - (Divieto di impiego di cani e gatti per pelli o pellicce). Chiunque importa, detiene o utilizza, ai fini del commercio, pelli o pellicce di cani o gatti è punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da 25.000 euro a 100.000 euro.

 

V. articolo 2.

 

CAPO II - DISPOSIZIONI

COMUNI

 

 

 

Art. 623-octies. - (Circostanze aggravanti). Nei casi previsti dagli articoli 623-quater, 623-quinquies e 623-sexies, la pena è aumentata fino alla metà se dal fatto derivano lesioni gravi all'integrità fisica dell'animale o la sua morte.

 

V. capoverso Art. 544-ter, terzo comma.

 

Nei casi previsti dagli articoli 623-quinquies e 623-sexi la pena è aumentata fino alla metà se le manifestazioni sono organizzate al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o al fine di esercitare o di consentire scommesse clandestine.

 

V. capoverso Art. 544-quater, secondo comma.

 

Nei casi previsti dagli articoli 623-quinquies e 623-sexies, la pena è aumentata fino ad un terzo se nelle manifestazioni sono utilizzati minorenni.

 

V. secondo comma, numero 1), del presente capoverso.

 

Art. 623-nonies. - (Pene accessorie). In caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 623-quinquies e 623-sexies, è ordinata la confisca, di cui all'articolo 240, degli animali che sono serviti o sono stati destinati a commettere i delitti medesimi, salvo che appartengano a persona estranea al reato e siano da questa legittimamente detenuti.
In caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 623-quater, 623-quinquies e 623-sexies è disposta la sospensione della licenza o dell'analogo provvedimento amministrativo previsto per l'esercizio delle attività concernenti l'allevamento, la conduzione, il commercio e il trasporto di animali per un periodo da tre mesi a tre anni e, in caso di recidiva ovvero qualora dalla commissione del reato derivi la morte di un animale, la revoca della licenza o dell'analogo provvedimento amministrativo, qualora il delitto sia commesso ai fini dell'esercizio di tali attività".

 

Art. 544-sexies.- ˆâ2(Confisca e pene accessorie). Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544 quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. E' altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime".

   

2. Dopo l'articolo 726 del codice penale è inserita la seguente rubrica:

 

Soppresso.

 

"SEZIONE I-BIS - DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI GLI ANIMALI".

 

 

 

 

 

2. All'articolo 638, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "è punito" sono inserite le seguenti: ", salvo che il fatto costituisca più grave reato".

 

3. L'articolo 727 del codice penale è sostituito dai seguenti:

 

3. L'articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente:

 

"Art. 727. - (Detenzione illecita e abbandono di animali). Chiunque detiene uno o più animali in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro.

 

"Art. 727. - (Abbandono di animali). Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

 

V. primo comma del presente capoverso.

 

Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, o comunque produttive di gravi sofferenze".

 

In caso di recidiva la condanna importa l'interdizione dall'esercizio dell'attività di commercio, qualora la contravvenzione sia commessa ai fini dell'esercizio di tale attività.

 

Soppresso.

 

Se il colpevole è un conducente di animali, la condanna importa la sospensione dall'esercizio dell'attività, quando si tratta di un contravventore abituale o professionale.

 

Soppresso.

 

Art. 727-bis. - (Divieti relativi a videoproduzioni e altro materiale pubblicitario). Chiunque produce, importa, esporta, acquista o espone al pubblico videoproduzioni o materiali di qualsiasi tipo contenenti scene o immagini relative a delitti contro gli animali è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 1.000 euro a 5.000 euro. E' altresì disposta la sospensione, da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni, della licenza inerente l'attività commerciale o di servizio.

 

Soppresso.

 

I divieti di cui al primo comma non si applicano alle associazioni per la tutela degli animali riconosciute, alle università degli studi e alle istituzioni scientifiche".

 

 

 

Art. 2. (Modifica all'articolo 266 del codice di procedura penale).

 

Soppresso.

 

1. Al comma 1 dell'articolo 266 del codice di procedura penale, dopo la lettera f-bis) è aggiunta la seguente:

"f-ter) delitti contro gli animali previsti dall'articolo 623-sexies, primo comma, del codice penale".

 

 

 

 

 

Art. 2.


(Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce).

 

V. articolo 1, capoverso Art. 623-septies.

 

1. E' vietato utilizzare cani (Canis familiaris) e gatti (Felis catus) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale.
2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro.
3. Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale di cui al comma 1.

 

Art. 3.  
(Obblighi dei medici veterinari).

 

Soppresso.

 

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, avendo nell'esercizio della professione veterinaria curato o visitato animali per lesioni riferibili ai delitti di cui alla presente legge, omette di riferirne all'autorità giudiziaria è punito con la sanzione amministrativa da 500 euro a 1.500 euro.
2. In caso di ritardo, si applica una sanzione amministrativa da 300 euro a 1.000 euro.

 

 

 

 

 

Art. 3.


(Modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale).


1. Dopo l'articolo 19-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale sono inseriti i seguenti:

"Art. 19-ter. - (Leggi speciali in materia di animali). Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali.

 

V. articolo 6.

 

Art. 19-quater.- (Affidamento degli animali sequestrati o confiscati). Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno. Le spese occorrenti per il mantenimento e per la custodia degli animali sequestrati o confiscati sono anticipate dallo Stato, salvo all'erario il diritto di recupero delle stesse a carico del condannato".

 

 

 

2. Il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

 

Art. 4.


(Norme di coordinamento).


1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, al comma 8, le parole: "ai sensi dell'articolo 727 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro".
2. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è abrogato.
3. Alla legge 12 giugno 1913, n. 611, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è abrogato;

b) all'articolo 2, lettera a), le parole: "dell'articolo 491 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "del titolo IX-bis del libro II del codice penale e dell'articolo 727 del medesimo codice";

c) all'articolo 8, le parole: "dell'articolo 491" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 727".

 

Art. 4.  

(Attività formative).

 

Art. 5.

  (Attività formative).

 

1. Lo Stato e le regioni possono promuovere di intesa tra loro, sentiti le associazioni e gli enti di cui all'articolo 6 e gli ordini provinciali dei medici veterinari, lo svolgimento da parte delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado di attività formative intese ad una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia degli animali e rispetto dei medesimi.

 

1. Lo Stato e le regioni promuovono di intesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto, anche mediante prove pratiche.

 

Art. 5.  

(Vigilanza).

 

Art. 6.  

(Vigilanza).

 

1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sentiti gli altri Ministri competenti, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di coordinamento dell'attività della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei Corpi di polizia municipale e provinciale.

 

1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di coordinamento dell'attività della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei Corpi di polizia municipale e provinciale.

2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e sull'osservanza delle altre disposizioni di leggi, decreti, regolamenti comunitari, nazionali e locali relativi alla protezione degli animali, è affidata, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, anche alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, nonché alle guardie ecologiche volontarie riconosciute secondo le leggi regionali.

 

2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.

 

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato e gli enti locali.

 

3. Identico.

 

Art. 6.

(Affidamento degli animali sequestrati o confiscati).

 

V. articolo 3,

capoverso Art. 19-quater.

 

1. Gli animali per i quali si è proceduto al sequestro o è stata ordinata la confisca ai sensi dell'articolo 623-nonies del codice penale sono affidati alle associazioni o agli enti eretti in enti morali che ne facciano richiesta, individuati con decreto del Ministro della salute, da adottare di concerto con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli affidatari degli animali sequestrati o confiscati potranno rivalersi delle spese sostenute sul proprietario o detentore degli animali medesimi.

 

 

 

Art. 7.

  (Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni).

 

Art. 7.

  (Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni).

 

1. Ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura penale, le associazioni e gli enti di cui all'articolo 6 della presente legge perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge.

 

1. Ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura penale, le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge.

 

Art. 8.

  (Destinazione delle sanzioni pecuniarie).

 

Art. 8.

  (Destinazione delle sanzioni pecuniarie).

 

1. Le nuove o maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di cui all'articolo 6.

 

1. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono da questo destinate alla realizzazione delle finalità della presente legge.

 

2. Il decreto di cui all'articolo 6 determina i criteri di ripartizione delle entrate, tenendo conto in ogni caso del numero di animali affidati ad ogni ente o associazione.

 

Soppresso.

 

3. Entro il 25 novembre di ogni anno, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite con decreto del Ministro della salute, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

2. Entro il 25 novembre di ogni anno il Ministro della salute definisce il programma degli interventi per l'attuazione della presente legge e per la ripartizione delle somme di cui al comma 1.

 

 

 

Art. 9.


(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

 

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data
17/09/2003
aggiorn. loc.-reg.-naz.
Italia
ARGOMENTI
art. 727 C.P.
fonte note