TITOLO
IX-BIS - DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI
Art.544-bis.-
(Uccisione di animali). - Chiunque, per crudelta' o senzanecessita',cagionalamorte
di un animale e' punito con la reclusione da tre mesi a
diciotto mesi.
Art.544-ter.-(Maltrattamentodianimali).-Chiunque,per crudelta'osenzanecessita',cagionaunalesione
ad un animale ovverolosottoponeasevizieoa comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili
per le sue caratteristiche etologiche e' punito conlareclusionedatre
mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
Lastessapenasiapplicaachiunquesomministraagli
animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone
a trattamenti che procurano un danno alla salute degli
stessi. Lapenae'
aumentata della meta' se dai fatti di cui al primo comma
deriva la morte dell'animale.
Art.
544-quater. - (Spettacoli o manifestazioni vietati). - Salvo
che ilfatto
costituisca piu' grave reato, chiunque organizza o promuove
spettacolio manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli
animalie'
punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la
multa da 3.000 a. 15.000 euro. Lapenae'aumentatadaun terzo alla meta' se i fatti di cui al primocommasonocommessiin relazione all'esercizio di scommesse clandestineoal fine di trarne profitto per se' od altri ovvero se ne
deriva la morte dell'animale.
Art.544-quinquies.-(Divietodicombattimentitra
animali). - Chiunquepromuove,organizzao
dirige combattimenti o competizioni nonautorizzatetraanimalichepossonometterneinpericolo
l'integrita'fisicae'
punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da
50.000 a 160.000 euro.
La
pena e' aumentata da un terzo alla meta':
1)
se le predette attivita' sono compiute in concorso con
minorenni o da persone armate;
2)selepredetteattivita'sonopromosseutilizzando videoriproduzioniomaterialedi qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei
combattimenti o delle competizioni;
3)seilcolpevole cura la ripresa o la registrazione in
qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.
Chiunque,fuorideicasidiconcorsonelreato,allevandoo addestrandoanimalili
destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramitedi terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di
cui al primocomma
e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con lamultada
5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai
proprietario
ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e
nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.
Chiunque,anchese
non presente sul luogo del reato, fuori dei casi diconcorsonelmedesimo,organizzaoeffettuascommessesui
combattimentiesullecompetizioni di cui al primo comma e' punito conlareclusioneda tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a
30.000 euro.
Art.544-sexies.-(Confiscaepeneaccessorie).-
Nel caso di condanna,odiapplicazionedella pena su richiesta delle parti a norma
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i
delitti previstidagliarticoli544-ter,544-quatere544-quinquies, e' sempreordinAtalaconfiscadell'animale,salvo che appartenga a persona
estranea al reato. E'altresi'dispostalasospensionedatremesiatreanni
dell'attivita'ditrasporto,dicommercioo
di allevamento degli animaliselasentenza di condanna o di applicazione della pena su
richiestae'pronunciataneiconfrontidi
chi svolge le predette attivita'.Incasodirecidivae'dispostal'interdizione dall'esercizio delle attivita'
medesime".
2.All'articolo 638, primo comma, del codice penale,
dopo le parole: "e'punito"sonoinseriteleseguenti:",salvocheil
fatto costituisca piu' grave reato".
3.
L'articolo 727 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art.727.-(Abbandonodi animali). - Chiunque abbandona animali domesticiocheabbianoacquisitoabitudinidella
cattivita' e' punitoconl'arrestofinoadunanno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Allastessapenasoggiacechiunquedetiene animali in condizioni incompatibili con la
loro natura, e produttive di gravi sofferenze".
Art. 2.(Divieto di
utilizzo a fini commercialidi pelli e
pellicce)
1.E'vietatoutilizzarecani(Canisfamiliaris)
e gatti (Felis catus)perlaproduzioneo il
confezionamento di pelli, pellicce, capidiabbigliamentoearticolidipelletteriacostituitiod
ottenuti,intuttooinparte,dalle
pelli o dalle pellicce dei medesimi,nonche'commercializzareointrodurrelestessenel territorio nazionale.
2.Laviolazione
delle disposizioni di cui al comma 1 e' punita con l'arrestodatre
mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro.
3.Allacondanna
consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del
materiale di cui al comma 1.
Art.
3.(Modifica alle
disposizioni di coordinamentoe transitorie
del codice penale)
1.Dopol'articolo19-bisdelledisposizionidi coordinamento e transitorie del codice penale sono
inseriti i seguenti:
"Art.19-ter.-(Leggispecialiinmateriadianimali).– Le disposizionidel titolo IX-bis del libro II del codice penale non si
applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia
di caccia, dipesca,diallevamento,ditrasporto,dimacellazionedegli
animali,disperimentazionescientifica sugli stessi, di attivita' circense,digiardini zoologici, nonche' dalle altre leggi speciali
in materia di animali. Le
disposizioni del titolo IX-bis del libro II delcodicepenalenonsiapplicanoaltresi'
alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla
regione competente.
Art.19-quater.-(Affidamentodeglianimalisequestratio
confiscati). - Gli animali oggetto di provvedimenti di
sequestro o di confiscasonoaffidatiadassociazionioentichene
facciano richiesta
individuati con decreto del Ministro della salute, adottato
di concerto con il Ministro dell'interno":
2.Ildecretodicui
all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamentoetransitorie
del codice penale e' adottato entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 4.(Norme di
coordinamento)
1.
All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
116, al comma8,leparole:
"ai sensi dell'articolo 727 del codice penale"
sonosostituite
dalle seguenti: "con la reclusione da tre mesi ad un
anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro".
2.Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 14 agosto
1991, n. 281, e' abrogato.
3.Allalegge12giugno1913, n. 611, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
l'articolo 1 e' abrogato;
b)all'articolo2,letteraa),le parole: "dell'articolo 491 del codice
penale" sono sostituite dalle seguenti: "del
titolo IX-bis del libro II del codice penale e dell'articolo
727 del medesimo codice";
c)all'articolo8,leparole:
"dell'articolo 491" sono sostituite dalle
seguenti: "dell'articolo 727".
Art. 5.(Attivita'
formative)
1.Lo Stato e le regioni possono promuovere di intesa,
senza nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica, l'integrazione dei
programmi didatticidellescuolee
degli istituti di ogni ordine e grado, ai finidi una effettiva educazione degli alunni in materia
di etologia comportamentaledeglianimaliedel
loro rispetto, anche mediante prove pratiche.
Art. 6.(Vigilanza)
1.
Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla
presente legge,condecretodelMinistro dell'interno, sentiti il Ministro dellepoliticheagricoleeforestalie il Ministro della salute, adottatoentrotremesidalladatadientratain
vigore della presentelegge,sonostabilitelemodalita'dicoordinamento dell'attivita' della Polizia di Stato,
dell'Arma dei carabinieri, del Corpodellaguardiadifinanza,
del Corpo forestale dello Stato e dei. Corpi di polizia
municipale e provinciale..
2.
La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre
norme relativeallaprotezionedeglianimalie'affidataanche,con riguardo agli animali di affezione, nei limiti
dei compiti attribuiti dairispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi
degli articoli 55e57. del
codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate
delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.
3.Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato e gli enti
locali.
Art.
7.(Diritti e
facolta' degli entie delle
associazioni)
1.Aisensidell'articolo91delcodice
di procedura penale, le associazionieglientidicuiall'articolo19-quaterdelle disposizionidicoordinamentoetransitoriedelcodicepenale perseguonofinalita'dituteladegliinteressilesidaireati
previsti dalla presente legge.
Art. 8.(Destinazione
delle sanzioni pecuniarie)
1.Leentrate
derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie
previstedallapresentelegge
affluiscono all'entrata del bilancio delloStatoperessereriassegnateallostato
di previsione del
Ministero
della salute e sono destinate alle associazioni o agli enti
dicuiall'articolo 19-quater delle disposizioni di
coordinamento e transitorie del codice penale.
2.
Con il decreto di cui all'articolo 19-quater delle
disposizioni di coordinamentoetransitoriedelcodice
penale, sono determinati i criteridiripartizionedelleentratedi cui al comma 1, tenendo contoinognicasodelnumero di animali affidati ad ogni ente o
associazione.
3.Entroil25novembrediogniannoil
Ministro della salute definisceilprogrammadegliinterventiperl'attuazionedella presente legge e per la ripartizione delle
somme di cui al comma 1.