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  DISEGNO DI LEGGE n° 3183 del 28/10/2004

D'iniziativa del senatore RIPAMONTI

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA LEGGE 20 LUGLIO 2004, N.189 IN MATERIA DI  DIVIETO DI  MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI

 Onorevoli colleghi,

scopo del presente disegno di legge è quello apportare le necessarie correzioni alla legge 20 luglio 2004, n.189, in materia di "divieto di maltrattamento degli animali nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate"  recentemente approvata dal Parlamento, considerata la grande inquietudine che la stessa legge ha suscitato in numerosissime associazioni animaliste e protezioniste.

Le modifiche che con il presente disegno di legge proponiamo nascono dall'opportunità di formulare una proposta che trovi concordi sia la maggioranza delle associazioni animaliste, sia  le forze politiche che già nel corso dell'iter di approvazione della citata legge n.189/2004 hanno ritenuto necessario modificarne profondamente l’originaria stesura.

Con le presenti proposte di modifica, sostenute anche da numerose  associazioni e gruppi di lavoro animalisti,  si vuole anche evitare che la legge n.189/2004 possa comportare in taluni casi addirittura una tutela degli animali inferiore rispetto a quella garantita dall’attuale art. 727 del codice penale. 

Con l'articolo 1 del presente disegno di legge, si propone di cambiare la denominazione del Titolo IX-bis del codice penale in “DEI DELITTI CONTRO GLI ANIMALI”, in luogo dell'attuale titolo che in base alla legge n.189/2004 così reca: "DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI".

Questa modifica, che a suo tempo era stata richiesta in sede di espressione del parere dalla Commissione Affari Sociali della Camera, assume maggiore rilevanza in considerazione della proposta di modifica dell’art. 9 della Costituzione accolta dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera di inserire la frase “la Repubblica tutela le esigenze, in materia di benessere, degli animali in quanto esseri senzienti”.

Senza tale modifica del titolo, si continua a tutelare non gli animali in sé come esseri senzienti, ma solo il sentimento di noi umani verso di loro, andando così in senso opposto rispetto allo spirito della riforma dell’art. 9 della Costituzione.

Viene anche prevista la possibilità di perseguire i reati per maltrattamento od uccisione anche a titolo di colpa, così come avveniva con il previgente articolo 727, tramite la previsione di pene ridotte a un terzo rispetto all’esecuzione dolosa del reato. Tale previsione è importante in quanto ad esempio – come ha dichiarato il Procuratore Generale di Trento, Stefano Dragone - la norma non punisce chi lascia un cane a soffrire il caldo in macchina. Questo perché non sono sanzionati i comportamenti colposi.

Inoltre, sempre con l'articolo 1 si provvede ad inserire nel testo della legge il concetto della salvaguardia delle caratteristiche etologiche nel caso degli spettacoli e a punire (come avveniva in precedenza) anche la mera partecipazione sia agli spettacoli suddetti, sia  ai combattimenti.

Inoltre, con la modifica proposta dal presente provvedimento all'art.544-quater del codice penale,  la confisca degli animali verrà estesa anche ai casi di abbandono e detenzione in condizioni incompatibili con la natura dell’animale; dato che  il rapporto affettivo tra l’animale ed il suo affidatario (proprietario) risulterebbe irrimediabilmente compromesso dopo la consumazione dei reati in questione,  la confisca risulta conseguenza necessaria per evitarne la possibile ripetizione.

Si provvede poi ad inserire nel codice penale il reato di abbandono e detenzione in condizioni incompatibili come “delitti” e non come contravvenzioni. 

L’inserimento di tali reati nel Titolo IX-bis è richiesto al fine di farli ricadere nei delitti contro gli animali, e quindi di non sottrarli alla prescrizione (più breve) prevista per le contravvenzioni, in quanto sia l’abbandono, sia la detenzione in condizioni incompatibili con la loro natura rappresenta una delle forme più comuni e più crudeli di maltrattamento. Non si ritiene di dover inserire la necessità di dimostrare la sofferenza in quanto la detenzione in condizioni incompatibili con la loro natura provoca di per sé sofferenza agli animali; riprova ne sia che l’attuale formulazione dell’art. 727 del Codice Penale non prevede tale necessità per la punibilità in caso di detenzione in condizioni incompatibili con la loro natura, avallato in ciò dalla giurisprudenza. La punibilità, come avviene ora, è prevista anche nei casi di colpa grave, con pene ridotte a un terzo. La presente modifica comporta, come riportato dall'articolo 2 del presente provvedimento, la soppressione dell’articolo 1 comma 3. 

Con l'articolo 3 del presente disegno di legge si chiede l'abolizione dell’art.19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale e della limitazione della vigilanza volontaria ai soli animali d’affezione.

Si riporta l’eccellente motivazione della Commissione XII Affari Sociali che spiega con chiarezza sia la necessità di sopprimere l’articolo 19-ter, sia la necessità di restituire alle guardie volontarie la loro piena competenza in merito:

“durante l’esame presso il Senato sono stati apportati cambiamenti al testo licenziato in prima lettura dalla Camera che riducono in modo significativo la portata della legge e ne hanno parzialmente svuotato la ratio che l’ha ispirata e l’efficacia in fase di applicazione; in particolare, appare grave l’articolo aggiuntivo alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale relativamente alle « leggi speciali in materia di animali », attraverso il quale si rischia di creare una inopportuna ambiguità della normativa sul  maltrattamento, mentre sono necessarie norme chiare e stringenti, soprattutto per la tutela degli animali d’allevamento e degli animali selvatici; un ulteriore elemento negativo deriva dall’intervenuta limitazione delle funzioni di polizia giudiziaria per le guardie volontarie delle associazioni ambientaliste alle sole fattispecie che riguardano gli animali d’affezione”.

 Infine, con l'articolo 4 del presente disegno di legge si provvede a riformulare l’articolo 6 della legge 189/2004 relativo ai soggetti che effettueranno la vigilanza sul rispetto della legge. Tra i soggetti addetti alla vigilanza sono state aggiunte le “guardie ecologiche volontarie riconosciute secondo le leggi regionali” così come indicato dalla Commissione XII Affari Sociali. Viene eliminata la dicitura “prefettizi” relativa ai decreti delle guardie perché oggi, in seguito alla “riforma Bassanini”, molte guardie volontarie operano grazie a decreti di nomina rilasciati dalle province e non più dalle prefetture. Viene anche eliminato il termine “riconosciute” in quanto risulta una qualifica troppo generica e quindi fonte di incertezza interpretativa.  

Mi auguro un rapido esame e conseguente approvazione di questo disegno di legge. Ricordo infine che queste proposte di modifica della legge 189/2004 sono sostenute anche da numerose associazioni e gruppi di lavoro animalisti quali: Agire Ora, Associazione Amici Animali Abbandonati,  Amici del Randagio, Animalisti Italiani, Associazione Difesa Animali e Ambiente, Animal Liberation, Animal's Emergency, Arca 2000, Associazione Animalista Livornese, Associazione Ayusya, Associazione Cuccia, Associazione Difesa Diritti Animali, Bollettino Animalista, 100% animalisti, Centro Ricerca sul Cancro Senza Sperimentazione Animale, Collettivo Animalista, Comitato Europeo Difesa Animali onlus, Coordinamento Proprietari Animali, Cruelty Free, Equivita, Gli Aristogatti di Empoli, Gruppo Bairo onlus, LAER – Lega Antivivisezionista Emilia Romagna, LEAL - Lega Antivivisezionista, Lega Abolizione Caccia, Lega Antivivisezionista Campana, Lega Italiana Volontari Difesa Animali, Medici Internazionali – LIMAV, Movimento Antispecista, Movimento UNA, OIPA – Organizzazione Internazionale Protezione Animali, Oltre la Specie, Piccolo Popolo, Progetto Vivere Vegan, Protezione animali di Legnano, Rinascita Animalista, SOS Animali onlus, Unione Europea Protezione Animali onlus, Umbria Animalista, ,Veganlink, Vita da Cani. Da questo punto di vista il presente disegno di legge offre la possibilità a tali associazioni di far sentire la loro voce, e in tal modo avvicinare concretamente le istituzioni rappresentative ai cittadini e alle loro forme di organizzazione volontaria. 

Art.1

(Modifiche al codice penale ) 

1.                            All'articolo 1, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n.189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)      all'alinea Titolo IX-BIS, sopprimere le seguenti parole: "il sentimento per";

b)      all'alinea Art.544-bis, dopo le parole: "a diciotto mesi" aggiungere le seguenti “Qualora la morte dell'animale derivi da condotta gravemente colposa, si applica la pena della reclusione da un mese a 6 mesi”

c)      all'alinea Art.544-ter, dopo le parole: "a 15.000 Euro" aggiungere le seguenti: "Qualora la lesione dell'animale dipenda da condotta gravemente colposa, si applica la reclusione da un mese a quattro mesi o la multa da 1000 a 5000 euro".

d)      all'alinea Art.544-quater, al primo periodo, dopo le parole: "Chiunque promuove” aggiungere le seguenti: "o partecipa";

e)      all'alinea Art.544-quater, al primo periodo, dopo le parole: "o strazio per gli animali" aggiungere le seguenti: "ovvero attività insostenibili per le caratteristiche etologiche degli stessi";

f)        all'alinea Art.544-quinquies, al primo periodo, dopo le parole: "Chiunque promuove" aggiungere le seguenti: "o partecipa";

g)      all'alinea  Art.544-sexies, al primo periodo,  dopo le parole: "544-quinquies," aggiungere le seguenti: "e 544-septies":

h)      dopo l'alinea Art.544-sexies, aggiungere la seguente:

"Art. 544-septies.- (Abbandono di animali e detenzione non idonea) - Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa da 1.000 a 10.000 euro.

Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura. La pena è ridotta della metà se il fatto dipende da colpa grave". 

2.                         All'articolo 1 della legge 20 luglio 2004, n.189, sopprimere il comma 3.

 

Art.2

(Modifiche alle disposizioni  di coordinamento e transitorie del codice penale)

1.      All'articolo 3, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n.189,  l'alinea Art.19-ter è soppresso. 

 

Art.3

(Modifiche alle norme di coordinamento)

  1. All'articolo 4, comma 3, della legge 20 luglio 2004, n.189,  sono apportate le seguenti modificazioni:

a)      alla lettera b), le parole: "dell'articolo 727" sono sostituite da: "dell'articolo 544-septies";

b)      alla lettera c), le parole: "dell'articolo 727" sono sostituite da: "dell'articolo 544-septies";

 

Art.4

(Modifiche alle norme in materia di vigilanza)

 1. All'articolo 6, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n.189,  sono apportate le seguenti modificazioni:

a)      sopprimere le seguenti parole: "con riguardo agli animali di affezione";

b)      dopo le parole: "dai rispettivi decreti", sopprimere la parola: "prefettizi";

c)      dopo le parole: "alle guardie particolari giurate" aggiungere le parole: "volontarie o dipendenti"

d)      dopo le parole “protezionistiche e zoofile” togliere la parola “riconosciute”

e)      aggiungere in fine le seguenti parole: "nonché alle guardie ecologiche volontarie riconosciute secondo le leggi regionali nell'ambito delle funzioni giuridicamente stabilite dall'ordinamento vigente

prosegui

 

data
23/10/2004
aggiorn. loc.-reg.-naz.
Italia
ARGOMENTI
Maltrattamenti
fonte note