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D'iniziativa
del senatore RIPAMONTI MODIFICHE
ED INTEGRAZIONI DELLA LEGGE 20 LUGLIO 2004, N.189 IN MATERIA DI
DIVIETO DI MALTRATTAMENTO
DEGLI ANIMALI Onorevoli
colleghi, scopo
del presente disegno di legge è quello apportare le necessarie
correzioni alla legge 20 luglio 2004, n.189, in materia di
"divieto di maltrattamento degli animali nonché di impiego degli
stessi in combattimenti clandestini o competizioni non
autorizzate" recentemente
approvata dal Parlamento, considerata la grande inquietudine che la
stessa legge ha suscitato in numerosissime associazioni animaliste e
protezioniste. Le
modifiche che con il presente disegno di legge proponiamo nascono
dall'opportunità di formulare una proposta che trovi concordi sia la
maggioranza delle associazioni animaliste, sia
le forze politiche che già nel corso dell'iter di approvazione
della citata legge n.189/2004 hanno ritenuto necessario modificarne
profondamente l’originaria stesura. Con
le presenti proposte di modifica, sostenute anche da numerose
associazioni e gruppi di lavoro animalisti,
si
vuole anche evitare che la legge n.189/2004 possa comportare in taluni
casi addirittura una tutela degli animali inferiore rispetto a quella
garantita dall’attuale art. 727 del codice penale. Con
l'articolo 1 del presente disegno di legge, si propone di cambiare la
denominazione del Titolo IX-bis del codice penale in “DEI DELITTI
CONTRO GLI ANIMALI”, in luogo dell'attuale titolo che in base
alla legge n.189/2004 così reca: "DEI DELITTI CONTRO IL
SENTIMENTO PER GLI ANIMALI". Questa
modifica, che a suo tempo era stata richiesta in sede di espressione
del parere dalla Commissione Affari Sociali della Camera, assume
maggiore rilevanza in considerazione della proposta di modifica
dell’art. 9 della Costituzione accolta dalla Commissione Affari
Costituzionali della Camera di inserire la frase “la Repubblica
tutela le esigenze, in materia di benessere, degli animali in quanto
esseri senzienti”. Senza
tale modifica del titolo, si continua a tutelare non gli animali in sé
come esseri senzienti, ma solo il sentimento di noi umani verso di
loro, andando così in senso opposto rispetto allo spirito della
riforma dell’art. 9 della Costituzione. Viene
anche prevista la possibilità di perseguire i reati per
maltrattamento od uccisione anche a titolo di colpa, così come
avveniva con il previgente articolo 727, tramite la previsione di pene
ridotte a un terzo rispetto all’esecuzione dolosa del reato. Tale
previsione è importante in quanto ad esempio – come ha dichiarato
il Procuratore Generale di Trento, Stefano Dragone - la norma non
punisce chi lascia un cane a soffrire il caldo in macchina. Questo
perché non sono sanzionati i comportamenti colposi. Inoltre,
sempre con l'articolo 1 si provvede ad inserire nel testo della legge
il concetto della salvaguardia
delle caratteristiche etologiche nel caso degli spettacoli e a punire
(come avveniva in precedenza) anche la mera partecipazione sia agli
spettacoli suddetti, sia ai
combattimenti. Inoltre,
con la modifica proposta dal presente provvedimento all'art.544-quater
del codice penale, la confisca degli animali verrà estesa anche ai casi di
abbandono e detenzione in condizioni incompatibili con la natura
dell’animale; dato che il
rapporto affettivo tra l’animale ed il suo affidatario
(proprietario) risulterebbe irrimediabilmente compromesso dopo la
consumazione dei reati in questione,
la confisca risulta conseguenza necessaria per evitarne la
possibile ripetizione.
Si
provvede poi ad inserire nel codice penale il reato di abbandono e
detenzione in condizioni incompatibili come “delitti” e non come
contravvenzioni. L’inserimento
di tali reati nel Titolo IX-bis è richiesto al fine di farli ricadere
nei delitti contro gli animali, e quindi di non sottrarli alla
prescrizione (più breve) prevista per le contravvenzioni, in quanto
sia l’abbandono, sia la detenzione in condizioni incompatibili con
la loro natura rappresenta una delle forme più comuni e più crudeli
di maltrattamento. Non si ritiene di dover inserire la necessità di
dimostrare la sofferenza in quanto la detenzione in condizioni
incompatibili con la loro natura provoca di per sé sofferenza agli
animali; riprova ne sia che l’attuale formulazione dell’art. 727
del Codice Penale non prevede tale necessità per la punibilità in
caso di detenzione in condizioni incompatibili con la loro natura,
avallato in ciò dalla giurisprudenza. La punibilità, come avviene
ora, è prevista anche nei casi di colpa grave, con pene ridotte a un
terzo. La presente modifica comporta, come riportato dall'articolo 2
del presente provvedimento, la soppressione dell’articolo 1 comma 3. Con
l'articolo 3 del presente disegno di legge si chiede l'abolizione
dell’art.19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie
del codice penale e della limitazione della vigilanza volontaria ai
soli animali d’affezione. Si
riporta l’eccellente motivazione della Commissione XII Affari
Sociali che spiega con chiarezza sia la necessità di sopprimere
l’articolo 19-ter, sia la necessità di restituire alle guardie
volontarie la loro piena competenza in merito: “durante
l’esame presso il Senato sono stati apportati cambiamenti al testo
licenziato in prima lettura dalla Camera che riducono in modo
significativo la portata della legge e ne hanno parzialmente svuotato
la ratio che l’ha ispirata e l’efficacia in fase di applicazione;
in particolare, appare grave l’articolo aggiuntivo alle disposizioni
di coordinamento e transitorie del codice penale relativamente alle «
leggi speciali in materia di animali », attraverso il quale si
rischia di creare una inopportuna ambiguità della normativa sul
maltrattamento, mentre sono necessarie norme chiare e
stringenti, soprattutto per la tutela degli animali d’allevamento e
degli animali selvatici; un ulteriore elemento negativo deriva
dall’intervenuta limitazione delle funzioni di polizia giudiziaria
per le guardie volontarie delle associazioni ambientaliste alle sole
fattispecie che riguardano gli animali d’affezione”. Infine,
con l'articolo 4 del presente disegno di legge si provvede a
riformulare l’articolo 6 della legge 189/2004 relativo ai soggetti
che effettueranno la vigilanza sul rispetto della legge. Tra i
soggetti addetti alla vigilanza sono state aggiunte le “guardie
ecologiche volontarie riconosciute secondo le leggi regionali” così
come indicato dalla Commissione
XII Affari Sociali. Viene eliminata la dicitura “prefettizi”
relativa ai decreti delle guardie perché oggi, in seguito alla
“riforma Bassanini”, molte guardie volontarie operano grazie a
decreti di nomina rilasciati dalle province e non più dalle
prefetture. Viene anche eliminato il termine “riconosciute” in
quanto risulta una qualifica troppo generica e quindi fonte di
incertezza interpretativa. Mi auguro un rapido esame e conseguente approvazione di questo disegno di legge. Ricordo infine che queste proposte di modifica della legge 189/2004 sono sostenute anche da numerose associazioni e gruppi di lavoro animalisti quali: Agire Ora, Associazione Amici Animali Abbandonati, Amici del Randagio, Animalisti Italiani, Associazione Difesa Animali e Ambiente, Animal Liberation, Animal's Emergency, Arca 2000, Associazione Animalista Livornese, Associazione Ayusya, Associazione Cuccia, Associazione Difesa Diritti Animali, Bollettino Animalista, 100% animalisti, Centro Ricerca sul Cancro Senza Sperimentazione Animale, Collettivo Animalista, Comitato Europeo Difesa Animali onlus, Coordinamento Proprietari Animali, Cruelty Free, Equivita, Gli Aristogatti di Empoli, Gruppo Bairo onlus, LAER – Lega Antivivisezionista Emilia Romagna, LEAL - Lega Antivivisezionista, Lega Abolizione Caccia, Lega Antivivisezionista Campana, Lega Italiana Volontari Difesa Animali, Medici Internazionali – LIMAV, Movimento Antispecista, Movimento UNA, OIPA – Organizzazione Internazionale Protezione Animali, Oltre la Specie, Piccolo Popolo, Progetto Vivere Vegan, Protezione animali di Legnano, Rinascita Animalista, SOS Animali onlus, Unione Europea Protezione Animali onlus, Umbria Animalista, ,Veganlink, Vita da Cani. Da questo punto di vista il presente disegno di legge offre la possibilità a tali associazioni di far sentire la loro voce, e in tal modo avvicinare concretamente le istituzioni rappresentative ai cittadini e alle loro forme di organizzazione volontaria. Art.1 (Modifiche al codice penale ) 1.
All'articolo 1, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n.189,
sono apportate le seguenti modificazioni: a)
all'alinea Titolo IX-BIS, sopprimere le seguenti parole:
"il sentimento per"; b)
all'alinea
Art.544-bis, dopo le parole: "a diciotto mesi" aggiungere le
seguenti “Qualora la morte dell'animale derivi da condotta
gravemente colposa, si applica la pena della reclusione da un mese a 6
mesi” c)
all'alinea Art.544-ter, dopo le parole: "a 15.000
Euro" aggiungere le seguenti: "Qualora la lesione
dell'animale dipenda da condotta gravemente colposa, si applica la
reclusione da un mese a quattro mesi o la multa da 1000 a 5000
euro". d)
all'alinea
Art.544-quater, al primo periodo, dopo le parole: "Chiunque
promuove” aggiungere le seguenti: "o partecipa"; e)
all'alinea
Art.544-quater, al primo periodo, dopo le parole: "o strazio per
gli animali" aggiungere le seguenti: "ovvero attività
insostenibili per le caratteristiche etologiche degli stessi"; f)
all'alinea Art.544-quinquies, al primo periodo, dopo le parole:
"Chiunque promuove" aggiungere le seguenti: "o
partecipa"; g)
all'alinea Art.544-sexies,
al primo periodo, dopo le
parole: "544-quinquies," aggiungere le seguenti: "e
544-septies": h)
dopo l'alinea Art.544-sexies, aggiungere la seguente: "Art.
544-septies.- (Abbandono di animali e detenzione non idonea) -
Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini
della cattività è punito con la reclusione fino ad un anno o con la
multa da 1.000 a 10.000 euro. Alla
stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni
incompatibili con la loro natura. La
pena è ridotta della metà se il fatto dipende da colpa grave". 2.
All'articolo 1 della legge 20 luglio 2004, n.189, sopprimere il
comma 3. Art.2 (Modifiche
alle disposizioni di
coordinamento e transitorie del codice penale) 1.
All'articolo 3, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n.189,
l'alinea Art.19-ter è soppresso. Art.3 (Modifiche alle norme di
coordinamento)
a)
alla lettera b), le parole: "dell'articolo 727" sono
sostituite da: "dell'articolo 544-septies"; b)
alla lettera c), le parole: "dell'articolo 727" sono
sostituite da: "dell'articolo 544-septies"; Art.4 (Modifiche
alle norme in materia di vigilanza) 1.
All'articolo 6, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n.189,
sono apportate le seguenti modificazioni: a)
sopprimere le seguenti parole: "con riguardo agli animali
di affezione"; b)
dopo le parole: "dai rispettivi decreti", sopprimere
la parola: "prefettizi"; c)
dopo le parole: "alle guardie particolari giurate"
aggiungere le parole: "volontarie o dipendenti" d)
dopo le parole “protezionistiche e zoofile” togliere la
parola “riconosciute” e)
aggiungere in fine le seguenti parole: "nonché alle
guardie ecologiche volontarie riconosciute secondo le leggi regionali nell'ambito
delle funzioni giuridicamente stabilite dall'ordinamento vigente" |
| data 23/10/2004 |
aggiorn. | loc.-reg.-naz. Italia |
ARGOMENTI Maltrattamenti |
fonte | note |