|
|
torna alla home page di |
|
|
IL DIBATTITO... INTERROTTO
La nostra
lettera Egregio dott. Santoloci, tempo addietro è stato pubblicato un Suo intervento in merito al cane Briciolo, restituito al suo proprietario benché orrendamente seviziato; Lei ha affermato che l'attuale normativa lega le mani alla magistratura dato che l'animale è considerato "oggetto"; al di là del fatto che la magistratura novarese ha poi segnalato in un comunicato che il cane non era stato sequestrato solo perché il proprietario risultava estraneo alla vicenda e quindi anche se la normativa fosse stata diversa il cane sarebbe stato restituito, vorrei riportare cosa fu pubblicato sull'Indipendente nel 1993 in occasione al tempo dell'approvazione dell'attuale tanto (in buona parte giustamente) vituperata normativa da parte dei parlamentari promotori della stessa: Apuzzo, Pecoraro Scanio, Rocchi e Procacci: oggi esiste uno strumento efficace per punire chi maltratta gli animali, un deterrente credibile e valido (...) In un paese arretrato e incivile come il nostro (...) questa legge è un grande passo avanti, una conquista rilevante. Il vecchio dettato dell'art. 727 era un'arma spuntata, un fucile scarico. Abbandonare un cane, impiegare animali in spettacoli o lavori insostenibili, detenerli in condizioni incompatibili con l'etologia della specie, organizzare lotte cruente con scommesse clandestine costerà caro d'ora in avanti. Anche se avremmo tutti sperato in sanzioni ancor più severe, quale deterrente contro la barbarie, oggi è comunque un grande giorno. Lei ha dato - come abbiamo visto - un ben diverso parere. Ora Animalisti Italiani/LAV/ENPA/Lega Difesa del Cane/Forza piccoli amici/WWF/LIPU sostengono l'approvazione della nuova normativa sui maltrattamenti anche così come è stata peggiorata alla Camera, seppure gli stessi Animalisti Italiani abbiano dichiarato quanto segue lo scorso mese di luglio, quando la norma passò in Senato (per poi essere peggiorata ancora alla Camera):"Questo significa che questa legge sarà sicuramente efficace per i 17 milioni di cani e gatti di proprietà o randagi, ma che non potrà essere mai utilizzata per i milioni di animali rinchiusi, sfruttati o uccisi negli zoo, nei circhi, negli allevamenti, nei laboratori di vivisezione o dai cacciatori. C‚è il serio rischio che si vengano a creare, nel nostro Paese, delle zone franche in cui tutto sarà consentito sulla pelle degli animali". E'' opportuno segnalare - sulla base dell'esperienza che hanno le nostre associazioni direttamente sul campo - che in realtà l'attuale normativa non viene applicata per la profonda insensibilità che si riscontra in tema di maltrattamenti sia da parte delle forze dell'ordine sia da parte di molti magistrati per i quali queste sono quisquilie rispetto ai reati importanti. Le leggi devono essere accompagnate dalla volontà di applicarle correttamente altrimenti restano prive di efficacia (vedasi quella sui malati psichiatrici) . Non solo, il fatto che il Senato, dopo averla devastata, avesse inquadrato la norma fra i delitti contro "il sentimento per gli animali" segnala che l'impianto non è realmente cambiato: è vero che la Camera ha modificato la denominazione, ma ha lasciato il testo praticamente identico: anzi, permettendo alle Regioni di annullare l'applicazione della norma per le feste "storico-culturali" ha dimostrato che la volontà del legislatore non è certo quella di tutelare l'animale in sé, ma solo il valore sociale del sentimento di pietà, che però ad esempio deve cedere di fronte al valore "storico culturale" dei maltrattamenti. Se è vero che il testo attuale è migliorativo e innovativo in diversi punti, ha però alcuni gravi difetti; fra gli altri: - elimina con chiarezza ogni tutela penale contro le sevizie per gli animali dei circhi, degli allevamenti, degli zoo, quelli destinati alla sperimentazione e a essere cacciati (la legge sulla caccia prevede sanzioni penali ma non specifiche per il reato di maltrattamenti). - permette alle Regioni di eliminare ogni tutela contro le sevizie per gli animali utilizzati in feste e tradizioni di valore "storico-culturale" (e quante ce ne possono essere). - rende praticamente impossibile tutelare gli animali detenuti in condizioni incompatibili con la loro natura (ad esempio in spazi angusti e sporchi) perché - a differenza di quanto accade ora - sarebbe in futuro necessario dimostrare anche una loro grave sofferenza. Questa è un'evidenza palese per chi come noi lavora nei controlli dei maltrattamenti dovendosi rivolgere ai Servizi Veterinari pubblici, per i quali sarebbe una manna tale "novità". Appare quindi evidente che, nonostante lo strombazzamento a favore della nuova normativa, questa - nella formulazione attuale - ha tutte le premesse per risolversi in un peggioramento della situazione per la gran massa degli animali. Sarebbero cioè perseguiti i casi eclatanti, cioè quelli che finiscono sui giornali, ma verrebbe tolta ogni speranza di punizione per molti maltrattamenti conosciuti solo da chi lavora sul campo e che non potrebbero più essere perseguiti (in particolare quelli numerosissimi di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la propria natura). Vorremmo sapere a questo punto la Sua precisa posizione sul nuovo testo in approvazione e in particolare sui peggioramenti sottolineati dalle associazioni nel seguente comunicato stampa concordato da oltre 40 associazioni e gruppi di lavoro animalisti accomunati dalla volontà di impedire che le nuove normative possano pregiudicare quel poco fatcosamente conquistato fino ad ora. Con i migliori saluti ------------------------ LA NUOVA LEGGE SUL MALTRATTAMENTO ANIMALI: RIPORTIAMO UN DIBATTITO SUI PRO E CONTRO DEL TESTO IN ESAME AL PARLAMENTO – L’ART. 727 ATTUALE E’ NORMA EFFICACE O NO? a cura di Maurizio SantolociIl testo di legge contro il maltrattamento degli animali attualmente all’esame del Parlamento sta suscitando un forte dibattito – e conseguenti polemica – nel mondo animalista ed ambientalista. Presso il nostro sito giungono spesso note da ambedue i posizionamenti, pro e contro tale innovazione legislativa. Riteniamo doveroso e corretto dare spazio al dibattito. Riportiamo quindi di seguito (in effetti è quella sopra NdR) una articolata nota critica giunta in redazione (ed indirizzata a me personalmente) di contrasto verso il nuovo testo normativo e – di seguito – la risposta ufficiale della LAV che sostiene invece l’iniziativa (essendone peraltro organizzazione promotrice).Vorrei tuttavia, nel pubblicare ambedue gli orientamenti, tracciare anche in via diretta e personale qualche riflessione, dato che spesso vengo chiamato personalmente in causa sul tema, ed in particolare dopo l’episodio di “Briciola” e le mie dichiarazioni conseguenti al relativo caso giudiziario; dichiarazioni che, pur essendo a mio avviso chiarissime, sono state fraintese e strumentalizzate in modo distorto. Il “caso Briciola” e’ fortemente esemplificativo della situazione attuale determinata dalla vigenza dell’art. 727 codice penale nella sua formulazione odierna. Le polemiche sono infuriate perche’ un PM ha restituito Briciola al suo padrone dopo che lo stesso era stato accusato di maltrattamento a danni della cagnetta. Non e’ mai stato ben chiarito il caso, e le notizie di stampa sono state diverse, ma il punto essenziale e’ stata comunque la contestata restituzione al padrone accusato di essere responsabile del maltrattamento. In una intervista al “Corriere della Sera” io affermai che il provvedimento del magistrato era atto dovuto in quanto al momento attuale la norma vigente non prevede possibilita’ alternative. Lo confermo, senza timore (purtroppo) di essere smentito. Per quanto possa sembrare assurdo, per quanto sostanzialmente ingiusto, per quanto cio’ possa contrastare con la logica comune e con i sensi di etica e civilta’ emergenti, oggi l’art. 727 del codice penale non consente di evitare la restituzione dell’animale al proprietario autore del maltrattamento, anche se questi e’ stato condannato per il maltrattamento stesso! E questo per un unico e solo motivo: perche’ l’art. 727 codice penale – pur dopo le modifiche - non tutela direttamente gli animali in via diretta ma e’ norma che tutela il comune sentimento di pieta’ che noi uomini nutriamo contro gli animali… Un vizio genetico che era proprio del “vecchio” 727 e che e’ rimasto invariato nella successiva ed attualmente vigente formulazione. Nonostante la modifica apportata sulla norma (legge 22 novembre 1993 n. 473) che ne ha ampliato la struttura ma non ha inciso su tale gene costitutivo che rende dunque questo articolo un principio teso a tutela della morale pubblica e non degli animali! Con buona pace di coloro che questo dato oggettivo non vogliono accettarlo e fanno finta di non leggere che l’art. 727 codice penale era ed e’ a tutto’oggi inserito nel libro terzo del codice penale (reati contravvenzionali), entro il titolo I - capo II (che riguarda le “contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa sociale”) – sezione I che e’ titolati “delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi”. Lo sottolineo, per chi ancora non lo avesse letto o capito: “delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi”. E’ cioe’ un articolo contravvenzionale teso a tutelare il “costume” e la “morale” degli esseri umani! L’art. 727 c.p, in questa “sezione” del codice si trova in compagnia (e quindi e’ allo stesso livello di posizionamento di principio e finalita’) di altri reati come il gioco d’azzardo (art. 718), la bestemmia o manifestazioni oltraggiose verso i defunti (art. 724), il commercio di materiali contrari alla pubblica decenza (art. 725), gli atti contrari alla pubblica decenza ed il turpiloquio (art. 726). Se la struttura genetica e la collocazione sistematica e’ questa, la modifica operata dalla legge 473/93 – per quanto utile e positiva – non ha comunque eliminato il vizio di fondo della norma che non la classifica comunque, nonostante la rinnovata formulazione ed il contenuto piu’ moderno, norma diretta alla tutela specifica degli animali ma rimane pur sempre una contravvenzione “concernente la polizia dei costumi”. Ed e’ questo che l’art. 727 tutela ancora oggi realmente: il costume sociale. Ed ecco perche’ ogni giorno si rilevano insoddisfazioni nella sua applicazione in sede di giurisdizione penale: non si tratta di norma efficace e diretta come posizionamento sistematico all’interno del codice penale per la tutela dell’animale in quanto essere vivente e capace di soffrire. Dunque oggi – che ci piaccia o no – giuridicamente l’animale e’ una “cosa”. E’ un dato di fatto giuridico, non ci si puo’ scagliare contro chi questa verita’ la mette in luce… Dire che oggi l’art. 727 e’ rimasto un reato contro la morale pubblica e non a tutela degli animali, non significa essere a favore di chi maltratta gli animali ma essere giuridicamente onesti e non far finta di avere a disposizione un reato che… non c’e’! Perlomeno non c’e’ come qualcuno si illude di vederlo… Fatte salve innovative e diverse interpretazioni giurisprudenziali in sintonia con lo spirito della recente riforma normativa, il reato in questione risente ancora della storica collocazione sistematica nel titolo del codice penale che lo ha caratterizzato non come una norma che ha per oggetto specifico e diretto la protezione giuridica dell'animale in quanto tale, nella sua entità. Oggetto del reato, storicamente e fatte salve le citate innovative interpretazioni-applicazioni, non è stata considerata la salute e l'integrità fisica dell'animale, il quale nella struttura del reato rappresenta soltanto l'oggetto materiale, la "cosa" su cui ricade la condotta del reo; oggetto della tutela è stata sempre invece considerato il sentimento di pietà, di compassione che l'uomo prova verso gli animali e che viene offeso quando un animale subisce crudeltà e ingiustificate sofferenze. Il Manzini, uno dei più autorevoli e seguiti giuristi del nostro tempo, afferma nel suo "Trattato di Diritto Penale", vol. X, che "(...) oggetto specifico della tutela penale, in relazione al reato represso con l'art. 727 C.P., è la polizia amministrativa sociale, nel suo aspetto riguardante i costumi, in quanto particolarmente concerne la protezione del sentimento comune di umanità verso gli animali, il quale può rimanere gravemente turbato, con pericolo di dannosi riflessi sul sentimento di civile mitezza in genere, dal maltrattamento di animali: fatto che, costituendo un malo esempio, è altresì contrario alle esigenze minime dell'educazione civile (...) L'art. 727 C.P. tutela (...) il sentimento etico-sociale di umanità verso gli animali. La legge penale, nel caso presente, protegge quindi non già gli animali considerati in se stessi (...) ma esclusivamente il detto senso di umanità il quale esige che ognuno si astenga dal maltrattare ingiustificatamente gli animali stessi (...) La vista o la notizia di maltrattamenti non giustificabili ad animali offende necessariamente la nostra civiltà, della quale una delle più essenziali caratteristiche è la gentilezza dei costumi (...)". Conferma un altro illustre giurista, l'Antolisei, ne "Il Diritto Penale": "(...) Ratio dell'incriminazione è la duplice esigenza di tutelare il sentimento comune di pietà verso gli animali (...) e di promuovere l'educazione civile, evitando esempi di crudeltà che abituano l'uomo alla durezza ed all'insensibilità per il dolore altrui (...)". Leggiamo sull' "Enciclopedia del Diritto" nella "voce" a firma di Franco Coppi: "(...) Scopo dell'incriminazione (...) è quello di rispettare e favorire la mitezza dei costumi e di impedire quelle manifestazioni di violenza e di cattiveria che, pur avendo per oggetto materiale gli animali, possono egualmente divenire scuola d'insensibilità alle altrui sofferenze. Non sono quindi puniti la cattiveria in sé, il malanimo, l'inclinazione alla violenza ed alla brutalità e, d'altro canto, l'esistenza e la salute dell'animale acquistano rilievo nella misura in cui si risolvono in un interesse per l'uomo; nella misura, cioè, in cui sono investite dal suo sentimento di pietà e di compassione, dalla sua capacità di provare ribrezzo e disgusto di fronte al dolore dell'animale (...)". Scopo dell'incriminazione, aggiunge il Coppi ad ulteriore chiarimento, è quello di "(...) tutelare direttamente un sentimento dell'uomo di fronte a condotte altrui che lo possono turbare (...). Oggetto della tutela è il sentimento di pietà dell'uomo verso l'animale ed il reato consiste appunto nell'offendere questo sentimento compiendo su animali atti tali da suscitare nell'uomo disgusto, raccapriccio e sofferenza (...)". Si legge sul "Novissimo Digesto Italiano": "(...) La ragione dell'incriminazione consiste nella offesa al sentimento di pietà nell'uomo connaturato anche verso gli animali e nella ripugnanza e nel ribrezzo che gli atti preveduti destano nella comunità (...)". Non difforme è stata per anni la giurisprudenza della Corte di Cassazione. Dopo la rinnovata formulazione dell’art. 727, poiche’ la norma e’ rimasta collocata comunque in questo settore del codice penale, se una parte della dottrina e della giurisprudenza la interpreta in modo piu’ moderno, ci sono ancora tendenze di altra dittrina e giurispridenza che continuano ad interpretarla in senso classico come sopra riportato. Vi e’ dunque incertezza e dibattito. Si veda ad esempio – a conferma – che nel codice penale 2004 della Casa Editrice la Tribuna a a cura di Pietro Dubolino nel commento sul 727 l’autore scrive – giustamente – nella parte relativa al “ bene giuridico protetto” che se parte della dottrina e delle sentenze hanno attualizzato in via interpretativa l’applicazione di questa norma, “a seguito della riformulazione del testo dell’art. 727 c.p. intervenuto con l. 22 novembre 1993 n. 473 parte della dottrina ha continuato a sostenere vhe il fondamento della fattispecie andava sempre ricondotto al sentimento di pieta’ verso gli animali (Antolisei, Manuale di diritto penale, parte speciale. Vol II, 1996, pag. 557; T. Padovani, Nuove norme contro il maltrattamento degli animali, in legisl. Pen. 1994, pag. 603 ss./)”. Dunque, come si vede, autorevoli ed indiscussi docenti universitari storici ancora affermano nei testi universitari la sussistenza inalterata della struttura dell’art. 727 non diretto a tutelare gli animali; ed i codici “operativi” riportano certamente questa interpretazione che, avallata da insigni fiuristi ed insegnata nelle aule universitarie, non e’ oggi affatto superata… Chi esce dalla facolta’ di giurisprudenza oggi – come ieri – ha studiato che l’art. 727 c.p. e’ norma a tutela della morale e non degli animali. Ed e’ vero!… Perche’ nel codice e’ cosi’… Che ci piaccia o no… E la cultura in sede di esercizio delle professioni forensi e delle magistrature e’ basata su questi concetti che vengono attestati da testi universitari. Ma non dobbiamo scagliarci contro i testi universitari che semplicemente fotografano una realta’ giuridica inequivocabile, dobbiamo invece abolire la norma, eliminandone il vizio di fondo (non semplicemente modificandola nelle pene e lasciandola intatta nella struttura generica) e creare un nuovo reato che abbia il presupposto genetico di finalita’ (e non solo il sistema di pena) diverso. Con questi limiti di fondo, volendo applicare l'art. 727 C.P. (pur nella sua attuale formulazione vigente) appare pregiudiziale la necessità di delineare una traccia per una individuazione del concetto "maltrattamento". La normativa vigente, infatti, non puntualizza gli elementi costitutivi soffermandosi su criteri generici. Tale concetto (che ritengo a tutt’oggi attuale) è stato da me espresso nella sentenza a mia firma - Pretura Amelia - 7/1/87 - Imp. Cecchetti - pubblicata sulla “Rivista Penale” del febbraio 1988. La storia infinita della tutela giuridica degli animali, infatti, trova radice in tali anni e di fatto ad oggi nulla e’ sostanzialmente veramente mutato… In tale sentenza scrivevo: “Ritiene lo scrivente che il concetto di maltrattamento ed incrudelimento verso un animale può essere inteso ed individuato con riferimento al concetto del maltrattamento-dolore. Gli animali, in quanto innegabilmente sono esseri viventi dotati di sensibilità fisica, reagiscono a tutte le modifiche che si verificano attorno a loro (contatti, temperatura, odori, suoni, luci, cibo, stress, eccitazione, trattamento) positivamente entro determinati limiti fisiologici. Se questi limiti (soglia) vengono superati l'animale prova dolore e quindi reagisce in vario modo. Il maltrattamento-dolore è quindi una violazione delle leggi naturali o biologiche, fisiche e psichiche di cui l'animale è portatore. Le categorie di maltrattamenti e sevizie possono essere fisiche (violenza gratuita di ogni tipo occasionale o abitudinaria, fame, sete, incrudelimenti nel campo del lavoro con fruste, pesi, finimenti, eccesso di fatica, impiego antifisiologico; mattazioni con mezzi dolorosi; attività sportive con animali come bersagli od oggetto di divertimento; etc...); genetiche o meccaniche (selezioni genetiche od interventi su cromosomi per ottenere prestazioni o produzioni animali anomale; costrizioni in condizioni di allevamento che ne impediscono la deambulazione o lo sviluppo delle ordinarie attività fisiche; forzature di alimentazione etc...); ambientali (costrizione in esasperate situazioni di cattività). Superata la soglia della reattività al dolore, e violate cioè le leggi biologiche naturali mediante maltrattamento-dolore, il reato di cui all'art. 727 C.P. può dirsi integrato”. n tale sentenza si avanzava contestualmente una diversa interpretazione dell’art. 727 C.P. in relazione alle finalità della norma: “Il reato di cui all'art. 727 C.P. in via di puro principio non tutela gli animali da forme di maltrattamento ed uccisione gratuita bensì il comune sentimento di pietà che l'uomo prova verso gli animali e che viene offeso da forme di incrudelimento verso gli stessi. Oggetto della tutela è pertanto il sentimento di pietà nell'uomo connaturato anche verso gli animali. Pur tuttavia, in via interpretativa adeguata all'evoluzione dei costumi e delle istanze sociali in tema naturalistico, la norma deve intendersi anche come diretta a tutelare gli animali da forme di maltrattamento ed uccisioni gratuite in quanto esseri viventi capaci di reagire agli stimoli del dolore”. Questa innovativa interpretazione ha poi trovato autorevole e definitivo riscontro e conferma nella nuova linea seguita dalla Corte di Cassazione, linea avviata con una importantissima iniziale sentenza (Sez. III Penale - ud. 14/3/9O - Est. Postiglione) con la quale la Suprema Corte innova profondamente l’impostazione di principio inerente l’art. 727 C.P. e, avallando il concetto appena sostenuto, sancisce che detta norma deve essere intesa come diretta alla tutela dell’animale in quanto tale e cioè essere vivente. Vediamo le relative massime tratte da questa sentenza: “In via di principio il reato di cui all’articolo 727 codice penale, in considerazione del tenore letterale della norma (maltrattamento ) e del contenuto di essa (ove si parla non solo di sevizie, ma anche di sofferenze ed affaticamento), tutela gli animali in quanto autonomi esseri viventi, dotati di sensibilità psico-fisica e capaci di reagire agli stimoli del dolore, ove essi superino una soglia di normale tollerabilità. La tutela penale è dunque rivolta agli animali in considerazione della loro natura. Le utilità morali e materiali che essi procurano all’uomo devono essere assicurate nel rispetto delle leggi naturali e biologiche, fiiche e psichiche, di cui ogni animale, nella sua specificità, è portatore”. Ancora: “Non sono punibili ex art. 727 C.P. soltanto quei comportamnti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali (come suggerisce la parola “incrudelire”) o che destino ripugnanza, ma anche quelle condotte ingiustificate che incidono sulla sensibilità dell’animale, producendo un dolore, pur se tali condotte non siano accompagnate dalla volontà di infierire sugli animali ma siano determinate da condizioni oggettive di abbandono od incuria”. Per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico si enuncia il principio del divieto di maltrattamenti, incrudelimenti ed uccisioni gratuite di un animale in quanto essere vivente dotato di sensibilità e vitalità propria. Da allora la Corte, fortunatamente, non ha mai sostanzialmente cambiato orientamento e – nonostante comunque diverse sentenze di contrario avviso che pure sono state redatte - ha varato una serie di sentenze successive sempre sostanzialmente in linea coerente, e l’ultima in ordine di importanza e’ “Corte di Cassazione penale, sez. III, 3 dicembre 2003, n. 46291” (ud. 16 ottobre 2003). Pres. Savignano – Est. Postiglione – P.M. Favalli (conf.) – Ric. Lo Sinno” che conferma – in modo moderno e sensato – che per il maltrattamento non e’ necessaria una lesione fisica dell’animale ( concetto che sembra ancora lontano mille anni luce dal nostro potere politico che su questo tema sembra chiuso ad ogni richiamo). Vi sono, dunque, altre sentenze successive della Cassazione che confermano il principio. Si ritiene importante la seguente massima: "Il reato di cui all'art. 727 codice penale, prendendo in considerazione il concetto ampio di "maltrattamento", non punisce soltanto gli atti di sevizie, torture, crudeltà, caratterizzati dal dolo ma anche quei comportamenti colposi di abbandono ed incuria, che offendono la sensibilità psico-fisica degli animali, quali autonomi esseri viventi, capaci di reagire agli stimoli del dolore, come alle attenzioni amorevoli dell'uomo. Gli animali, anche se utilizzati per il !avoro, devono essere tenuti nel rispetto delle leggi naturali e biologiche, assicurando che intorno ad essi sussistano condizioni che non superino determinate limiti o soglie di dolore. Di conseguenza la carenza di cibo, la bassa temperatura, la costrizione in ambienti ristretti o addirittura con catene senza possibilità sia pure limitata di deambulanza, un locale buio, possono costituire nel loro insieme comportamenti di vero maltrattamento, sanzionato penalmente." (Cass. Pen. Sez. III -ord. n. 1776 - ud. 22.10.1992 in c.c.- Pres. Papillo - Est. Postiglione - Imp. Geiser e Felderer). Ed ancora, a titolo di esempio: "Costituisce 'incrudelimento senza necessità' nei confronti di animali, suscettibile di dar luogo alla configurabilità del reato di cui all'art. 727 c.p., ogni comportamento produttivo nell'animale di sofferenze che non trovino giustificazione nell’insuperabile esigenza di tutela, non altrimenti realizzabile, di valori giuridicamente apprezzabili (ancorché non limitati a quelli primari cui si riferisce l'art. 54 c.p.), rimanendo quindi esclusa detta giustificazione quando si tratti soltanto della convenienza ed opportunità di reprimere comportamenti eventualmente molesti dell'animale che possano trovare adeguata correzione in trattamenti educativi etologicamente informati e quindi privi di ogni forma di accanimento e di violenza. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha censurato la decisione del giudice di merito che aveva escluso la sussistenza del reato in un caso in cui all'imputato si addebitava di avere ripetutamente e violentemente percosso il proprio cane con una canna, in un contesto nel quale non si poteva escludere che tale condotta fosse stata posta in essere anche per non esasperare il vicinato, infastidito dal latrare dell'animale)". (Cassazione Penale - Sezione III - Sentenza del 20 dicembre 2002 n. 43230 - Pres. Postiglione - Est. Vitalone - P.M. Danesi (diff.) Ric. P.M. in proc. Lentini). E si veda ancora: “Il maltrattamento di animali, previsto e sanzionato dall'art. 727 c.p., non richiede che il soggetto attivo sia mosso da una positiva volontà di infierire, per cui può configurarsi anche nel caso in l'animale venga ingiustificatamente abbandonato, comportando ciò il venir meno non solo delle condizioni fisiche di sopravvivenza (disponibilità di cibo e acqua) ma anche di quelle morali costituite dalla vicinanza e consuetudine comune di vita, non meno importanti delle prime per la psicologia degli animali domestici. L'affidamento di questi ultimi a terzi per un periodo limitato di tempo, in caso di necessità, può escludere la colpa, a condizione però che esso avvenga con modalità sicure, che non comportino un apprezzabile sacrificio per gli animali stessi. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la S. C. ha confermato il giudizio di colpevolezza degli imputati, i quali - secondo quanto accertato dal giudice di merito - avevano abbandonato sul terrazzo della loro abitazione, durante un periodo di ferie, due gattini di circa tre mesi incaricando una vicina di casa di provvedere alle loro necessità senza tuttavia ottenere da detta persona un serio impegno in tal senso).” (Cassazione Penale - Sezione III - Sentenza del 27 ottobre 2000 n. 11056 - Pres. Papadia - Est. Postiglione - P.M. Fraticelli (conf.) - Ric. Concu ed altro). E tante altre… Non va tuttavia sottaciuto che l'art. 727 C.P., pur nella attuale formula di vigenza, resta sempre un reato a tutela del sentimento di comune pietà verso gli animali e non una norma direttamente finalizzata alla tutela di questi ultimi in senso stretto; talché il concetto di maltrattamento era e resta opinabile e dai confini incerti, senza parametri di riferimento precisi. Le interpretazioni giurisprudenziali sopra riportate hanno determinato un valido contributo evolutivo per migliorare l’applicabilità della norma sul maltrattamento di animali, ma non possono certo sradicare formalmente la natura del reato stesso. È dunque a questo punto evidente che, volendo impostare un criterio di base normativa moderna per la difesa degli animali da maltrattamenti ed incrudelimenti, non si può operare per il futuro una semplice ulteriore modifica o una integrazione dell’art. 727, ma si deve incardinare un sistema giuridico del tutto nuovo e diverso il quale, soprattutto, muti la "ratio" prima ancora che principi e pene. Proporre un nuovo schema generale di principio per la tutela giuridica degli animali nel nostro Paese non è semplice e comporta pregiudizialmente il superamento di due macroscopiche difficoltà di fondo. Un ostacolo di ordine, diciamo così, psicologico ed emotivo collegato alla natura stessa del tema trattato, il quale non merita, a giudizio di alcuni, tanta particolare attenzione; ed un ostacolo di ordine tecnico ma anche morale in relazione al modus di considerare e qualificare giuridicamente gli animali al fine, poi, di proteggerli in qualche modo con il mezzo del diritto. Il primo punto da seguire, a mio avviso, è l'abrogazione totale dell’ art. 727 del Codice Penale, la quale si impone per i motivi sopra esposti ed al fine di dettare nuovi criteri normativi per tutta la materia. Di fatto, al momento, oggi, se vogliamo attivare una azione giuridica a tutela degli animali, dobbiamo ancora ricorrere solo ai principi della Cassazione. Il resto e’ solo speranza,. Qualcuno di noi attende queste novita’ dal 1987, periodo delle sentenza innovative e propositive. Che tali sono rimaste. Il resto sono state solo chiacchiere politiche, su una storia che continua ed essere infinita. Ed ancora oggi dobbiamo accogliere con soddisfazione l’unico contributo serio e concreto nella evoluzione giuridica di questo settore che proviene sempre e solo dalla giurisprudenza, in particolare dalle sentenze della Cassazione. E solo a questo “diritto virtuale” possiamo e dobbiamo richiamarci. Se oggi dunque l’attuale art. 727 c.p. e’ stato realmente (e raramente) applicato per tutelare gli animali, questo lo dobbiamo solo ad una (parziale) sensibile e futuristica linea giurisprudenziale della Cassazione che, con sentenze coraggiose ed innovative che vanno ben oltre il dettato stretto della norma, ne hanno ampliato la portata applicativa creando principi virtuali che si risolvono in una diretta tutela per gli animali. Con cio’ anticipando una modifica legislativa che ancora non e’ avvenuta. Nel nostro sito abbiamo pubblicato una delle ultime sentenze della Cassazione con un commento nel quale evidenziamo il carattere straordinario di tali pronunce che addirittura individuano il maltrattamento in forme prive di lesioni. Ma, cari amici, se non ci fosse la Cassazione a sostenere questi principi, dove sta scritto tutto cio’ nel tanto decantato art. 728 c.p.? Ma per alcune coraggiose e futuribili sentenze della Cassazione che “vanno oltre”, quante sentenze di giudici di primo e secondo grado abbiamo visto che non ritengono sussistente il maltrattamento perche’ la norma non consente di ravvisarlo e provarlo? Chi opera nel settore, sa bene che a fronte di diverse sentrenze della Cassazione e di giudici di primo grado che hanno applicato l’art. 727 c.p. in modo virtuoso, ci sono state e ci sono ogni giorno mancate denunce per inapplicabilita’ della norma, archiviazioni successive a denunce, blandi decreti penali di condanna con pene risibili o assoluzioni perche’ il fato – pur sussiste – non costituisce reato. Ed anche la Cassazione – non va sottaciuto – ha redatto con orientamenti di Collegi diversi a volte sentenze in totale contrasto con la giurisprudenza sopra citata ed ancorate al vecchio e mai sopito tenore applicativo dell’art. 727 c.p. Personalmente ho registrato diverse mie sentenze di applicazione di tale reato per forme di maltrattamento, in settori ordinari ed anche nel settore venatorio, poi puntualmente annullate dalla Cassazione che non ha ravvisato il maltrattamento per i principi sopra esposti collegati al tenore della norma. Dove sta dunque questa pretesa totale e generalizzata applicazione dell’art. 727 c.p.? Dove stanno tutti questi pretesi casi di intervento giurisdizionale penale a tutela degli animali sulla base di questa norma? E dove sta la pretesa automatica applicazione dell’art. 727 nel campo della caccia? Riguardo a quest’ultimo punto, mi sembra che l’attivita’ venatoria lecita o illecita in questi anni non e’ stata intaccata minimamente dall’art. 727 vigente. Per quella lecita, e’ logico che sia cosi’ perche’ si tratta di due leggi diverse ed anche oggi quel concetto inserito nel nuovo testo che fa scandalizzare tanti – e cioe’ la norma sul maltrattamento che fa salva la legge sulla caccia – esiste ed e’ vigente! Forse dopo la rinnovata formulazione dell’art. 727 c.p. operata con la legge n, 473/93, la legge sulla caccia e’ stata automaticamente abolita? Oppure, come e’ logico che sia, ha fatto salva la norma che prevede la caccia perche’ si tratta di tutt’altra cosa? Ed infatti la caccia legale e’ del tutto vigente nonostante il rinnovato art. 727 c.p. (come accadrebbe per il nuovo testo: non si vede dunque tanta differenza come molti vogliono – scandalizzati – sostenere). Per quanto riguarda la caccia illegale, se e’ vero che molte ed importanti sentenze della Cassazione hanno consentito forti risultati contro le sevizie impartite agli animali in area venatoria (vedi accecamenti), e’ altrettanto vero – e non va sottaciuto – che non sempre tutto e’ stato cosi’ certo ed automatico perche’ vi sono state anche sentenze meno positive e con principi opposti. Tanto e’ vero che comunque – nonostante l’impegno incredibile di molti – l’art. 727 non e’ stata comunque norma in grado di stroncare come effetto deterrente e repressivo questi fenomeni che ancora oggi continuano. E l’effetto deterrente e repressivo di qualche euro da pagare e’ certamente poco inibitorio verso chi delinque per tendenza atavica in questi settori… Ma, va rilevato, il nuovo testo si applicherebbe certamente anche e soprattutto a questi casi di illegalita’ nel settore della caccia illecita, peraltro con pene molto piu’ severe… Dunque, riepilogando: ne’ l’attuale 727 modificato con la legge 473/93 ne’ la nuova norna in esame al Parlamento potevano, possono o potranno mai abolire la caccia! La cui legge e’ rimasta, rimane e rimarra’ sempre “salva” rispetto ad una norma del codice penale che tende a punire fatti illeciti non legittimati da altre leggi… Per abolire la legge sulla caccia ci vuole una norma che ne decreti l’abrogazione diretta. Oggi finche’ la legge e’ vigente – che ci piaccia o no – a livello giuridico abbattere un animale selvatico e’ lecito se l’azione rientra nel contesto della legge di settore sulla caccia e non si puo’ pretendere di punire chi legalmente abbatte un selvatico rispettando la legge sulla caccia con un reato di tutela degli animali inserito nel codice penale! Non mi sembra che questo sia possibile neppure con il tanto decantato oggi vigente art. 727 c.p…. Ancora. La forme di caccia che, violando in primo luogo la vigente normativa di settore, e dunque attuando un comportamento in se stesso illecito e non reso legale dalla norma, come ad esempio accecare gli uccelli, rientrano nella disciplina dell’art. 727 vigente (con pena modestissima) e rientreranno a maggior ragione nella nuova norma (con pene piu’ severe). Dove sta dunque il tanto preteso arretramento concettuale della norma proposta? Le norme vanno esaminate sotto il profilo tecnico-giuridico, che non sempre e’ coerente con gli spiriti animalisti o ecologisti. Questo vale sia per gli animali che per l’ambiente. Ma i due campi non devono essere confusi, altrimenti leggiamo le norme in modo distorto e traiamo conclusioni non giuridicamente coerenti con la norma e le travasiamo nella emotivita’ militante. Quindi, quando leggiamo che una proposta di legge sul rinnovo strutturale della norma a tutela degli animali da forme di maltrattamento fa salva la legge sulla caccia (come ha fatto la legge 473/99 che ha creato il nuovo 727 vigente che opera mentre la legge sulla caccia e’ rimasta vigente ed estranea), non significa che tutte le sevizie che in area venatoria dovessero essere impartite agli animali (domestici o selvatici) resterebbero scriminati (!!), come qualcuno ha sostenuto, ma semplicemente che – al pari della situazione attuale - un nuovo art. 727 non puo’ avere la pretesa di abolire di colpo la legge sulla caccia! Pretendere una proposta di legge omnicomprensiva, significa fare teoria senza esiti pratici ragionevoli… Ma torniamo a Briciola. Se l’art. 727 e’ un reato contro la morale pubblica, se oggi l’animale e’ ancora una “cosa” per tale articolo di legge, come si fa ad impedire ad un giudice di restituire l’animale al proprietario autore del maltrattamento? Dove sta scritta procedura diversa nell’art. 727 c,p.? Proprio la sua struttura geneticamente arcaica porta a questi paradossi. Inutile poi prendersela con chi, commentando un fatto giudiziario, dice semplicemente che questa e’ la procedura di legge attuale. Dire che questa e’ la procedura vigente, non significa esserne contenti e condividerla, Ma negare che cosi’ e’ giuridicanente, e cavarsela prendendosela semplicemente con un PM o un giudice accusandoli di essere insensibili, e’ una errata e distorta azione culturale che tende a ignorare il problema di fondo, che non era il PM del caso Briciola ma la legge che ha dovuto applicare! Personalmente ho dovuto affrontare un caso simile. Per evitare di restituire (come la norma prevede secondo i principi generali) un cane al padrone che lo aveva maltrattato, ho redatto una ordinanza innovativa ed applicativa di principi futuribili rispetto alla stretta lettura dell’art. 727 c.p. Il caso di “non restituzione” e’ stato cosi’ eccezionale (il che conferma la regola opposta) da essere citato sui telegiornali e sulla stampa e perfino in alcuni rotocalchi televisivi. Certamente se fosse nornale “ non restituire” un animale maltrattato al padrone autore del fatto, la mia ordinanza innovativa (ed impugnata ed in attesa di decisioni in sede di ricorso…) non avrebbe fatto tanto scalpore…Richiazmo in tal senso: "Un animale maltrattato non può essere restituito al soggetto imputato del maltrattamento anche se si tratta del padrone dell'animale medesimo, sia in corso di indagine che nella fase di mora della definizione del giudizio che in caso di patteggiamento, condanna o emissione di decreto penale di condanna. In tal caso l'animale deve essere confiscato con una procedura atipica che tenga conto del fatto che trattasi non di res inanimata ma di essere vivente e senziente e dunque è necessario superare la fase formale della vendita tramite procedura rituale e procedere direttamente ad affidamento definitivo presso privato o struttura sociale che ne garantisce la opportuna custodia in modo permanente nel tempo". Tribunale di Terni - Sentenza del 29 giugno 2002 n. 322 - Pres. ed est. Santoloci - Imp. X). Questo conferma che laddove sull’art. 727 si innestano provvedimenti innovativi e sentenze della Cassazione “ampliative”, un qualche risultato si puo’ raggiungere; ma sono deroghe, non la regola. La regola e’ una norma che se applicata alla lettera e senza spunti futuribili, punisce chi… offende la nostra sensibilita’ morale offesa dalla vista dell’animale maltrattato! E l’animale, che ci piaccia o no, resta una “cosa”! E le pene sono risibili, soggette a blandi decreti penali di condanna, pagati i quali il contgravventore ha diritto a riprendersi la “cosa” e cioe’ l’animale oggetto di maltrattamento. Una sanzione pecuniaria come quella attualmente vigente, e’ pari ad un effetto repressivo e deterrente praticamente nullo. Ed in effetti modestissime sono state le sentenze in questi anni basate su tale articolo… Per questi motivi, il gruppo di giuristi della LAV (de quale ho avuto il piacere di essere invitato a far parte) ha elaborato il nuovo testo di legge che non ha solo pene piu’ severe ma ha un presupposto ideologico chiaro ed essenziale: l’animale e’ un essere vivente capace di soffrire e la norma e’ diretta verso la sua tutela specifica. Inutile aumentare le pene, se non cambia la finalita’ della norma! Si aggravano solo sanzioni, ma il vizio genetico del reato resta inalterato… Vorrei inoltre chiarire un ulteriore punto. Subito in tanti hanno detto (e scritto) che la nuova formulazione di legge non consente applicazioni in materia di caccia, circhi etc… Ma, attenzione, la norma del codice penale sul maltrattamento per forza deve fare salve le leggi speciali di tale tipo! Come si puo’ pretendere che con un articolo del codice penale si abolisce di colpo la caccia, la macellazione, la vivisezione, i circhi con gli animali ed ogni altra forma similare di attivita! Una vera rivoluzione… Proporre una norma del genere significa semplicemente fare marketing e demagogia e non voler concludere nulla. E’ logico che c’e’ un momento ed un sede per ogni campagna. C’e’ una sede ed una logica ed una campagna giuridica per ogni tema… la modifica del testo del codice penale verte solo su tale aspetto. Punto e basta. Non si puo’ pretendere l’assolutezza in tutto e contro tutto. Le altre campagne continuano e seguono la loro strada. E non e’ vero - come sopra gia’ accennato ma voglio ribadirlo ancora una volta - che il nuovo reato non si applica mai ed in ogni caso in tali settori. Attenzione a questa distorta argomentazione. Ad esempio, la caccia legale non puo’ essere certo abolita dal nuovo art. 727 del codice penale! E dunque logicamente la nuova formulazione fa salva la legge sulla caccia… Ma se entro il contesto dell’attivita’ venatoria un soggetto maltratta o incrudelisce un animali (ad esempio lo acceca…) esulando dalla regole di quella legge (che resta comunque oggetto di nostre campagne abolizioniste) il reato del codice penale certamente si applica! E lo stesso discorso vale per vivisezione, circhi ed altro… E proprio per questo motivo in sede politica verosimilmente il testo di legge sta trovando ostacoli. Dunque, in definitiva credo che dovremmo dividere le nostre animosita’ e passioni dagli aspetti strettamente tecnico-giuridici e prima di confondere luoghi comuni con concetti codicistici dovremmo forse operare qualche riflessione supplementare. Certo, il testo di legge iniziale era eccezionale. Le modifiche successive lo hanno ridimensionato e tutti avremmo voluto meglio e di piu’. Ma da qui ad affermare che e’ piu’ efficace l’attuale art. 727 c.p. ce ne vuole… A meno che non siamo proprio affezionati ad una norma che tutela il comune sentimento di pieta’ umano verso gli animali. E cioe’ noi nella nostra moralita’! Riportiamo in calce per completezza una delle piu’ argomentate note critiche che sono giunte presso il nostro sito, la risposta della LAV e, per documentazione di conoscenza, alcune informazioni sul mio provvedimento adottato in via “innovativa” per non restituire un animale maltrattato al padrone autore del fatto. Cosi’ chi ha letto in modo stravolto la mia intervista al “Corriere della Sera” puo’ stare tranquillo: non sono un sostenitore giuridico della restituzione degli animali ai responsabili dei maltrattamenti… Maurizio Santoloci ----------------- Risposta alla nota sopra riportata a cura della LAV (Lega Antivivisezione) e condivisa dalla redazione del sito curato da Maurizio Santoloci - NdR Abbiamo
ricevuto la sua e-mail di protesta inviata ai deputati contro l'iter
del Disegno di Legge di modifica del Codice penale su maltrattamento,
abbandono, combattimenti ed uccisione di animali. D’altronde quante volte l’attuale articolo 727 del Codice penale che qualcuno ora sbandiera come il massimo, è stato applicato? Quanti cacciatori, allevatori e vivisettori sono stati così reclusi o condannati? Dato che i processi sono stati quasi pari a zero ed i decreti penali di condanna solo qualche decina proprio per l’inconsistenza della sanzione contravvenzionale dell’articolo 727 (non le è stato detto che solo grazie a questa riforma di fatto, invece, questi reati non saranno più prescrivibili e non estinguibili con un’oblazione) non è difficile affermare che sono le attuali previsioni del Codice penale ad essere un’arma spuntata come purtroppo proviamo noi quotidianamente presentando denunce di ogni genere. Allora è meglio una nuova previsione e la possibilità che la Giurisprudenza allarghi gli orizzonti d’applicazione o è meglio tenersi l’attuale727 che serve, certamente, a nulla o quasi? La sola lettura delle norme “in concorso” che riportiamo di seguito è illuminante. “Il testo è palesemente diretto esclusivamente a punire forme di maltrattamento ed uccisioni di animali con riferimento ad atti di crudeltà e vessazione gratuita verso i medesimi e, per espressa previsione cautelativa, non si applica ad attività che, legali e previste dalle norme di settore, prevedono comunque l’uccisione o l’utilizzo di animali – ha scritto il giudice unico penale Maurizio Santoloci, estensore della prima condanna contro un bracconiere per “furto aggravato ai danni dello Stato”, uno dei massimi esperti della materia e collaboratore giuridico della LAV – è logico però che chiunque, entro le attività suddette o estraneo ad esse, operi una uccisione gratuita o un maltrattamento di animali così fuoriuscendo dalle regole di legge per il suo settore, va incontro (come qualsiasi altro cittadino) alle sanzioni della norma in esame”. Non solo: è bene anche sapere che da un punto di vista giuridico il Codice penale giunge laddove non vi è la legislazione speciale, quindi la specificazione operata dall’attuale articolo 3 mette nero su bianco un fatto per il quale non si deve essere avvocati o magistrati per sapere che è sempre stato così. Non solo: un comma della legge, posto fuori dal nuovo titolo IX-bis del libro II del Codice penale e quindi pienamente, senza dubbio alcuno, applicabile direttamente alla caccia, alla pesca, all’allevamento, al trasporto, alla macellazione, alla sperimentazione, ai circhi ed agli zoo, prevede una sanzione contravvenzionale ma con l’arresto fino ad un anno o con un ammenda che di per sé, nel massimo della previsione, è già il doppio dell’attuale articolo 727. Non solo: è stata riformulata appositamente in questo Disegno di Legge da lei criticato, la sanzione esplicita relativa al vecchio 727 (sperimentazione) per test effettuati senza anestesia: l’articolo 4 comma 1 prevede la reclusione da tre mesi ad un anno o la multa da 3000 a 15mila euro, ovvero per la prima volta la previsione della reclusione nel settore vivisezione! Non solo ma si dà non il caso che alcuni settori enunciati dalla esclusione di applicazione di una parte di questa legge, non abbiano legge speciale… ad esempio il circo, gli zoo, e gli allevamenti di mucche da latte, bovini “da carne” che non siano vitelli, polli ed altri volatili, conigli, suini “da ingrasso”, equini. Allora un altro punto è l’articolo 3 della nuova normativa: (Modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale) 1.
Dopo l'articolo 19-bis della disposizione di coordinamento e
transitorie del codice penale sono inseriti i seguenti: Basta averlo letto e così già si può capire che non è vero che la nuova legge non si applica ai settori enunciati (ad esclusione purtroppo delle “manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione”) ma una sola parte di questa legge, non si applica ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, ecc. ecc. Un esempio per tutti: la legge 11 febbraio 1992, n.157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” all’articolo 21 comma 1 lettera r) vieta “l’uso a fini di richiamo di uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali (…)” e prevede all’articolo 30 comma 1 lettera h) la sanzione di 1500 euro con la confisca dei richiami. A questo “uso” non si potrà aggiungere la previsione del nuovo titolo del Codice penale. Che però potrà applicarsi alla fase precedente all’uso ovvero all’accecamento o alla mutilazione o alla legatura per le ali che erano e rimangono maltrattamento di animali, che sarebbe sanzionato grazie alla nuova legge con reclusione da tre mesi ad un anno o multa da 3mila a 15mila euro. Poiché la previsione della legge sulla caccia si ferma a sanzionare l’uso ma non ciò che precede l’uso. Altro che immunità! Ecco perché riteniamo importante continuare a sostenere questa iniziativa legislativa e torneremo nelle piazze a chiedere un aiuto ai cittadini per sostenere questa, speriamo, ultima e decisiva parte dell’iter parlamentare. Cordiali saluti. Adolfo
Sansolini - Gianluca Felicetti FINE DEL DIBATTITO
UFFICIALE LA NOSTRA REPLICA (senza risposta) Egregio dott. Santoloci, La ringrazio per l'apertura
del dibattito in merito alla modifica della legge sui maltrattamenti.
Non avevo firmato la mia lettera solo per dimenticanza (bastava però
una semplice richiesta di integrazione al mittente della mail per
risolvere il piccolo mistero). Ritengo necessario alla luce delle Sue
affermazioni e di quelle della LAV e
per proseguire proficuamente il dibattito esporre quanto segue: LA NOSTRA POSIZIONE
La nostra posizione è sintetizzabile così: "per una
legge che protegga TUTTI gli animali". Infatti
noi chiediamo esplicitamente che la nuova normativa non diminuisca in
alcun caso le pur ridotte
tutele garantite dall'attuale articolo 727 del codice penale, quindi che
non vengano creati animali di serie A e animali di serie B, per i quali
i maltrattamenti perseguibili persino a norma dell’attuale art. 727
non lo saranno più.
Questo è quello che invece avverrà in molti casi se il
testo non verrà modificato.
Premesso che nessuno di noi ha mai pensato di abolire la caccia
attraverso le norme contro il maltrattamento di animali (e
infatti nel nostro comunicato stampa non vi è traccia di una simile
idea), prendiamo però per esperienza diretta proprio l'esempio della
normativa sulla caccia con alcuni
esempi che sono particolarmente emblematici esposti grazie
all’esperienza di vigilanza venatoria volontaria di Andrea Zanoni: CASO
UNO - ARCHETTI: Un
Pettirosso è imprigionato in un archetto con entrambe le zampe
spezzate. OGGI:
il colpevole è denunciato per il reato di uso di mezzi vietati (art.30
lett.h L.157/92) e per il reato di maltrattamento (art.727 c.p.).
DOMANI: il colpevole sarà punito per il solo reato di uso di mezzi
vietati (cf. legge speciale sulla caccia L.157/92) che prevede una
minima ammenda. CASI
DUE E TRE: LACCI E AVVELENAMENTI
Gli esempi dove l'applicabilità dell'art. 727 vengono a cadere
possono continuare: una volpe imprigionata in un laccio si stacca una
zampa a morsi pur di liberarsi o dei
cani randagi che vengono uccisi con i bocconi avvelenati in una
zona di ripopolamento e cattura. Se oggi il colpevole è denunciabile
per il reato di uso di mezzi vietati (art.30 lett.h L.157/92) e per il
reato di maltrattamento (art.727 c.p.), con la nuova legge il colpevole
sarà punito per il solo reato di uso di mezzi vietati (legge speciale
sulla caccia L.157/92) che prevede una minima ammenda. CASO
QUATTRO: GABBIE ANGUSTE Un’allodola
da richiamo è detenuta in una gabbia angusta dove non può nemmeno
aprire le ali; se oggi il colpevole è denunciabile per il reato di
maltrattamento animali (detenzione incompatibile con la natura
dell’animale), domani il colpevole non sarà più punibile addirittura
per due motivi: 1) il nuovo art.727 prevede che la detenzione
incompatibile dell’animale produca anche gravi sofferenze, che allo
stato sono impossibili da accertare, 2) Le leggi regionali speciali
sulla caccia consentono la detenzione dei richiami vivi anche in gabbie
anguste (leggi speciali). FESTE CON USO DI ANIMALI RICONOSCIUTE DI VALORE STORICO - CULTURALE
La difesa principale per il sostegno dei palii di Siena, di
Vercelli, della corsa dei
buoi a Chieuti e di molte altre feste è data dall’essere espressione
della cultura delle rispettive comunità; è evidente che saranno
definitivamente al riparo appena tale valore
storico culturale sarà riconosciuto dalle rispettive regioni;
chi può negare loro una lunga tradizione?
La stessa LAV riconosce espressamente questo “buco” nella sua
risposta. NON CI SONO LEGGI SPECIALI PER CIRCHI, ZOO, ALLEVAMENTI DI BOVINI ?
La LAV afferma che
il reato di maltrattamento con la nuova legge verrà applicato anche a
circhi, zoo, e allevamenti di mucche per il fatto che non vi sono leggi
speciali in merito, in riferimento alla disposizione che prevede: «Art.
19-ter. – (Leggi speciali in materia di animali). Le disposizioni del
titolo IX-bis del Libro II del codice penale non si applicano ai casi
previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di
allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di
sperimentazioni scientifica sugli stessi, di attività circense, di
giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di
animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice
penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e
culturali autorizzate dalla regione competente.”
Invitiamo tutti a fare una ricerca, a leggere i vari decreti
applicativi sulla Convenzione di Washington (L.150/92), a vedere le
delibere e leggi regionali sugli allevamenti, scoprirete che di norme
speciali per questi settori ve ne sono sin troppe. Ecco quindi che
l'area di "libera uscita" per i maltrattamenti si estende
notevolmente; è facile immaginare che un avvocato cercherà
di far rientrare il maltrattamento avvenuto come connesso
all’esercizio di una di queste attività “protette”, sostenendo
con vigore (e a ragione) che
le nuove norme sui maltrattamenti prevedono un’esplicita esclusione
per l’attività svolta dal proprio cliente.
Non solo, ma il legislatore può aprire in futuro nuovi
settori di esclusione dalla normativa sul maltrattamento, emanando
leggi speciali laddove l’applicazione della normativa possa dare
qualche problema a determinati interessi economici o sociali. Così al
D. Leg. 532/92 sulle condizioni di trasporto e ai D. Leg 533/92 e
534/92 su vitelli e suini potranno aggiungersene molti altri relativi a
circhi, zoo ecc. ANIMALI
FINALMENTE NON PIU’ OGGETTI?
Siamo perfettamente d’accordo su quanto Lei afferma in merito
al debole inquadramento giuridico dell’attuale 727, ma i commenti
espressi tramite agenzie di stampa, sia dal relatore Italico Perlini sia
da alcuni esponenti dei Verdi dopo il passaggio dello scorso ottobre
alla Camera, sono illuminanti sulla pericolosa ambiguità del nuovo
testo anche in tal senso. Riprendiamo qualche lancio di agenzia di
stampa subito dopo l’approvazione in Commissione del testo considerato
tanto innovativo Animali:
verdi, no a legislativa per legge su maltrattamenti travolto il testo
iniziale ora torni al dibattito dell'aula (adnkronos) Roma,
23 ott. - - ''No alla legislativa per la legge contro i
maltrattamenti degli animali: il testo deve tornare in aula''. Lo chiede
la deputata verde Luana Zanella, secondo la quale il testo approvato
oggi dalla Commissione Giustizia introduce elementi ulteriormente
peggiorativi rispetto al testo già licenziato dal Senato.
Roma,
23 ott - Giro di vite in arrivo per chi maltratta gli animali.
Esclusi però gli allevatori. La Commissione Giustizia della Camera ha
infatti terminato l'esame degli emendamenti al testo che prevede
un inasprimento delle pene per chi maltratta gli animali. E sono state
accolte tutte le proposte di modifica presentate dalla Lega che puntano
ad escludere gli allevamenti dalla previsione della legge.
Nel testo originario infatti si puntava il dito anche contro le
sofferenze inflitte ai cosiddetti animali da batteria, quelli cioè
costretti negli allevamenti a vivere in minuscole gabbie senza
neanche potersi muovere. Obbligando così gli allevatori a mettere 'a
norma' i propri impianti. Nella nuova formulazione del
provvedimento, alla luce di questi emendamenti della Lega,
l'inasprimento delle pene riguarderà esclusivamente chi maltratta gli
animali ''da affezione'' come, ad esempio, cani e gatti.
''I Verdi - spiega il deputato del Sole che ride Luana Zanella - non
potranno mai votare un testo simile che non ha più nulla della portata
innovativa dell'originario...''.
''Un brutto testo peggiore di come era entrato esce dalla Commissione
Giustizia - aggiunge il Vicepresidente della Commissione Giustizia Paolo
Cento - e l'accoglimento degli emendamenti della Lega oscurano gli
aspetti positivi previsti dall'inasprimento delle sanzioni penali. Alla
Camera sarà battaglia perché una cattiva legge è peggio di una legge
non approvata''.
E insoddisfatto è anche il relatore Italico Perlini (FI):
Come si vede, il vizio di voler proteggere solo la pietas diviene
esplicito: il disegno di legge riporta al Senato la dicitura “dei
delitti contro il sentimento per gli animali”, rendendo definitivo ciò
che attualmente è quanto meno dibattuto in sede giurisprudenziale; né
serve riportare il titolo della norma alla denominazione originaria se
si lascia inalterato il contenuto, così come un barattolo di marmellata
di arance non diventa di ciliegie solo cambiando l’etichetta: l’esclusione
esplicita dalla tutela per maltrattamento dei maltrattamenti ritenuti
“accettabili” economicamente (allevamenti ecc.) o socialmente
(caccia, circhi ecc.) è un segnale chiarissimo: il maltrattamento di
animali non è un delitto in sé, ma lo è solo quando riconosciuto
come atto di crudeltà che contrasta la “pietas umana” verso gli
animali. Inspiegabili altrimenti i commenti sopra riportati.
Riteniamo opportuno segnalare anche il giudizio
degli Animalisti Italiani, che ora sostengono un testo così da
loro definito: Animali:
animalisti italiani denunciano stravolgimento nuova legge sotto accusa
le proposte ''peggiorative'' della lega - (adnkronos) Padova,
23 ott. - ''La nuova legge contro l'abbandono ed il maltrattamento
di animali, approvata all'unanimità lo scorso gennaio dalla Camera dei
Deputati e già modificata in Quanto sopra riportato è realmente emblematico della reale innovatività e qualità delle norme in via di approvazione. DETENZIONE
CON GRAVE SOFFERENZA - UN NETTO INNEGABILE PEGGIORAMENTO RISPETTO
ALL'ATTUALE NORMATIVA L'obbligo di dimostrare una grave sofferenza degli animali in caso di detenzione con modalità incompatibili con la loro natura avrà l'effetto di un rullo compressore sul potenziale deterrente che spesso ha dimostrato l'attuale norma nel risolvere casi di animali mal tenuti: molte volte infatti una lettera ben impostata a un proprietario di un cane o di un gatto in cui si segnalava la possibilità di un'eventuale denuncia sortiva effetti positivi proprio in quanto la dizione generica "condizioni incompatibili con la loro natura" permetteva di parlare del mancato rispetto dei requisiti minimi etologici, che - come sanno tutti - non necessariamente comporta danni fisici evidenti e permetteva ai veterinari pubblici sensibili di intervenire nel caso ad esempio di animali tenuti in spazi molto angusti e sporchi oppure di animali tenuti esposti alle intemperie. Tali condizioni non comportano normalmente un deperimento fisico notevole dell'animale che è invece l'unica prova certificabile e quindi giudizialmente incontestabile che la detenzione sia tale da provocare gravi sofferenze.
La stessa LAV nella circolare inviata ai soci per sostenere la
sua campagna non ha avuto il coraggio di indicare correttamente
questa fattispecie, parlando solo di "detenzione con
sofferenza" degli animali. Ma grave sofferenza è ben peggio di "sofferenza", così come dire di essere "gravemente" malati è intuitivamente ben diverso dall'essere semplicemente malati, come può essere per un semplice raffreddore. Un buon legale dimostrerà facilmente che un cane tenuto senza riparo non soffre “gravemente” perché è ormai abituato, perché ha un buon pelo, perché è parente stretto dei lupi che vivono anche sulla neve e per tante altre spiegazioni simili.
Non solo, bisogna notare che questa fattispecie resta fra quelle considerate puramente contravvenzionali, cioè con lo stesso inquadramento che Lei considera giustamente poco incisivo e provoca quindi uno scardinamento di tali comportamenti criminosi dal concetto più grave di maltrattamento, andando così nella direzione opposta rispetto all’estensione della portata dell’attuale articolo 727 operato dalla Cassazione. IL CASO BRICIOLO: ANCHE CON LE NUOVE NORME SAREBBE STATO RESTITUITO AL PROPRIETARIO
Il cane Briciolo sarebbe stato sicuramente restituito al proprietario anche qualora fosse stata approvata la nuova legge. Il caso del cane trascinato dalla macchina aveva sollevato l’indignazione di moltissime persone sensibili che hanno scritto alla procura di Novara; questa ha diramato un comunicato stampa ripreso dalle agenzie di stampa in cui si spiegava quanto segue:
''Gli agenti della Polstrada intervenuti non hanno trovato il
cane legato con il guinzaglio al paraurti della vettura, veicolo che
appartiene ed era guidato da persona diversa dal proprietario del cane''.
Inoltre le ferite riportate dal pechinese ''non sono attribuibili al
proprietario a titolo di dolo ma, semmai, nell' ipotesi accusatoria più
rigorosa, a titolo di colpa, se non addirittura per fatto
accidentale''. Ecco perché quindi non è stata neanche presa in esame dal magistrato in questo caso la possibilità di confisca già prevista dall’attuale art. 727 “se il fatto è commesso con mezzi particolarmente dolorosi, quale modalità (…) nel trasporto” (e trasportare un cane trascinandolo legato alla macchina appare evidentemente una modalità particolarmente dolorosa).
Questo dimostra che anche le norme più severe per casi di
maltrattamento eclatante ora in approvazione non
sarebbero state applicate, anzi, proprio la severità della
norma avrebbe reso più cauti i magistrati: se il cane non era
legato al paraurti, diviene difficile scoprire chi l'ha legato e a quel
punto il guidatore poteva benissimo dire che non si era accorto che il
cane era attaccato al paraurti; insomma una vera e propria fatalità. La
maggior gravità del reato (delitto) comporta tendenzialmente anche una
più marcata intenzionalità da parte del colpevole, naturalmente da
dimostrare. PER
CONCLUDERE Al di là di un altro peggioramento rispetto alla normativa attuale, e precisamente il restringimento ai soli animali di affezione dell’attività delle guardie zoofile, riteniamo che quanto sopra esposto sia sufficiente per far capire perché decine di associazioni e gruppi di lavoro animalisti siano contrari all’approvazione del testo nella sua attuale impostazione; esso in pratica servirebbe solo a punire molto severamente i casi di maltrattamento eclatanti, quelli che finiscono sui giornali per la loro efferatezza, come il caso del cane Aronne, ma lascerebbero senza tutela gli animali vittime di maltrattamenti silenziosi quali quelli ad esempio che derivano da una detenzione in ambienti sporchi e angusti, renderebbe assai più lievi le sanzioni per le violazioni della normativa sulla caccia, che comportano maltrattamenti ormai riconosciuti dalla giurisprudenza e aprirebbe le porte ad ogni possibile esonero dalla tutela tramite l’emanazione di nuove leggi che riguardino determinati settori, in cui l’esonero risulti vantaggioso economicamente (ad esempio commerci di animali) o elettoralmente (la caccia)
Pertanto continueremo a promuovere la nostra campagna
informativa, affinché si possa pubblicamente dibattere su queste
nostre osservazioni e decidere se il principio che la legge è uguale
per tutti debba riguardare anche gli animali e quindi essere
sostenuto dalle associazioni e dagli attivisti animalisti.
In attesa di vedere pubblicata anche questa lettera per una
completa prosecuzione del dibattito, La saluto cordialmente.
Roberto Tomasi
|
| data 23/10/2004 |
aggiorn. | loc.-reg.-naz. Italia |
ARGOMENTI Maltrattamenti |
fonte | note |