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Le diverse opinioni sul testo del nuovo 727 C. P.; le associazioni sono riportate in ordine alfabetico
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IL SENATO APPROVA LA NUOVA LEGGE CONTRO IL MALTRATTAMENTO E L’ABBANDONO DI ANIMALI. OTTIMA LEGGE PER 17 MILIONI DI CANI E GATTI – PESSIMA LEGGE PER 700 MILIONI DI ANIMALI. La Commissione Giustizia del Senato ha approvato, in sede deliberante, la nuova legge contro l’abbandono ed il maltrattamento di animali, che ora passa al voto definitivo della Camera dei Deputati. “Si tratta di una legge, disponibile sul sito www.animalisti.it, a sostegno della quale le associazioni animaliste si sono impegnate per anni,” – dichiara Walter Caporale, Presidente dell’associazione Animalisti Italiani/PeTA – “e che prevede: per il maltrattamento di animali la reclusione da 3 mesi ad 1 anno o la multa da 3.000 a 15.000 euro, per l’abbandono l’arresto fino ad un anno o l’ammenda fino a 10.000 euro, per i combattimenti di animali la reclusione da 1 a 3 anni e la multa da 50.000 a 160.000 euro, per la vendita o la produzione di pellicce di cane o di gatto l’arresto da 3 mesi ad 1 anno o l’ammenda da 5.000 a 100.000 euro. La legge ha però subito alcune sostanziali modifiche rispetto al testo che la Camera dei Deputati aveva approvato lo scorso gennaio all’unanimità e che era sostenuto da partiti e associazioni: innanzitutto la riduzione delle pene e l’esclusione delle responsabilità dei veterinari”. “Quel che risulta però ancora più preoccupante” – dichiara Ebe Dalle Fabbriche, Presidente del Movimento UNA (Uomo,Natura,Animali) – “è che la Commissione Giustizia del Senato ha introdotto un limite alla legge, che rischia dunque di essere in parte vanificata, nell’art. 3, che così recita: ‘Le disposizioni del titolo IX-bis del Libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché delle altre leggi speciali in materia di animali’. Dunque delle lobby potentissime sono riuscite ad imporre la loro volontà ed il parziale snaturamento di una legge altrimenti storica che potrebbe finalmente adeguare l’Italia agli altri Paesi europei”. “Questo significa” - proseguono Walter Caporale ed Ebe Dalle Fabbriche – “ che questa legge sarà sicuramente efficace per i 17 milioni di cani e gatti di proprietà o randagi, ma che non potrà essere mai utilizzata per i milioni di animali rinchiusi, sfruttati o uccisi negli zoo, nei circhi, negli allevamenti, nei laboratori di vivisezione o dai cacciatori. C’è il serio rischio che si vengano a creare, nel nostro Paese, delle zone franche in cui tutto sarà consentito sulla pelle degli animali”. Roma, 17 luglio 2003 |
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COMUNICATO STAMPA LAV 17.07.2003
STORICA LEGGE CONTRO IL MALTRATTAMENTO DI ANIMALI APPROVATA DAL SENATO: RECLUSIONE FINO A TRE ANNI E MULTE FINO A 160.000 EURO. LA LAV ESULTA: FINALMENTE UN NUOVO CODICE PENALE PER MILIONI DI ANIMALI GARANTIRA' GIUSTIZIA E RISPETTO ANCHE IN TEMA DI ABBANDONO DI CANI E GATTI, DOPING AI CAVALLI, COMBATTIMENTI E CORSE CLANDESTINE, FESTE E SAGRE, COMMERCIO DI PELLI DI CANI E GATTI. ORA MANCA SOLO IL TERZO ED ULTIMO SI’ DELLA CAMERA DEI DEPUTATI.
“Sarà vita dura per chi usa violenza e crudeltà contro gli animali, un passo storico in avanti che non permetterà più a chi impiega cani per i combattimenti o tortura gatti o droga cavalli di farla franca e che, dopo il voto finale che la Camera potrà dare entro qualche giorno, porterà davvero l’Italia allo stesso livello degli altri Paesi proprio nel periodo di Presidenza dell’Unione Europea. Una vera e propria promozione degli animali nella serie A della considerazione giuridica”. E’ il commento di Gianluca Felicetti, responsabile Rapporti Istituzionali della LAV, all’odierna approvazione all’unanimità in sede deliberante, da parte della Commissione Giustizia del Senato, del Disegno di Legge trasmesso sei mesi fa all’unanimità dall’Aula della Camera contro il maltrattamento degli animali: si prevedono sanzioni fino a tre anni di reclusione o multe da 3.000 a 160.000 euro con aumento della metà della pena per chi causa la morte al di fuori dei casi previsti da leggi speciali.
L’incremento delle sanzioni contro l’abbandono di animali domestici, il divieto di doping ai cavalli, lo stop a sagre paesane con sevizie o strazio ad oche o maiali, la repressione delle organizzazioni mafiose dedite alle scommesse su competizioni clandestine (sarà punito anche chi punterà pur non essendo presente alle lotte), la creazione di un coordinamento tra le Forze dell’Ordine per l’applicazione delle norme, l’affidamento degli animali confiscati alle associazioni animaliste ed il riconoscimento di queste ultime come portatrici di finalità di tutela degli interessi lesi, sono altri punti fondamentali del Testo che al Senato ha visto apportare delle modifiche sia in positivo che in negativo rispetto a quanto approvato precedentemente dalla Camera.
“La conferma dell’istituzione di un apposito titolo nel Codice penale, l’elevazione da contravvenzione a delitto dell’ormai superato ed anacronistico articolo 727 che eviterà prescrizioni ed oblazioni, l’adeguamento della normativa alla Giurisprudenza che già da qualche anno aveva iniziato a sanzionare le condotte contrarie agli animali in quanto lesive di diritti di esseri senzienti e non più come reato contro la morale umana, sono un grande avanzamento che prende atto di quello culturale già presente da decenni nell’opinione pubblica – ha detto l’esponente della Lega Anti Vivisezione – siamo certi che l’applicazione della nuova norma supererà anche alcuni punti che noi avremmo scritto in maniera migliore ma considerando che in genere da anni si depenalizzano le norme, dopo la mobilitazione degli scorsi mesi dobbiamo ringraziare i senatori di tutti gli schieramenti che, unendo i loro undici disegni di legge sottoscritti da ben 221 colleghi, la maggioranza assoluta di Palazzo Madama, hanno saputo costruire un percorso comune contro-corrente, favorito dal lavoro del relatore Zancan e dei presidenti Caruso e Centaro”. “Stiamo per rendere finalmente giustizia alle migliaia di animali che in questi anni sono stati torturati e massacrati senza che la loro sofferenza avesse un effettivo valore per la legge – ha concluso il presidente della LAV Adolfo Sansolini - le innumerevoli adesioni organizzate dalla nostra associazione per una nuova legge stanno finalmente trovando una risposta adeguata che chiediamo venga ratificata in tempi brevissimi dalla Camera dei Deputati e quindi rivolgiamo un appello al Presidente Casini ed al Presidente della Commissione, Pecorella, per una rapida calendarizzazione del testo approvato dal Senato”.Allegata la scheda: Il Disegno di Legge in “pillole”, a cura della LAV.
IL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO IN “PILLOLE”a cura di Gianluca Felicetti, responsabile Rapporti Istituzionali della LAV
-Crea un apposito titolo, il IX bis, del Codice penale, intitolato:”Dei delitti contro i sentimenti verso gli animali”. -Maltrattamento e doping: reclusione da tre mesi ad un anno o multa da 3mila a 15mila euro per chi cagiona una lesione ad un animale, un danno alla salute, o sevizie o comportamenti, fatiche, lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche. Aumento della metà se deriva la morte dell’animale. -Elevazione da contravvenzione a delitto: non permette l’estinzione del reato con una semplice oblazione ed allunga la prescrizione a 5 anni (7 e mezzo se prorogata) a fronte degli attuali 2 (3 se prorogata) che non permetteva finora, di fatto, la celebrazione dei processi. -Abbandono di animali: arresto fino ad un anno o ammenda da 1.000 a 10mila euro. -Detenzione incompatibile con natura degli animali o produttiva di grandi sofferenze: arresto fino ad un anno o ammenda da 1.000 a 10mila euro. -Spettacoli o manifestazioni: con sevizie o strazio, o insostenibili per le caratteristiche etologiche, reclusione da quattro mesi a due anni e multa da 3mila a 15mila euro. Aumento di un terzo se vi sono scommesse o se ne deriva la morte dell’animale impiegato. -Uccisione per crudeltà: reclusione da tre a diciotto mesi. Si supera la distinzione fra uccisione di animale altrui, considerato “patrimonio”, ed uccisione di animale proprio senza maltrattamento (finora non sanzionata, esempio, in eutanasia da un veterinario) o di animale “di nessuno” (previsione finora limitata a cani e gatti ma senza specifica sanzione). -Combattimenti fra animali e competizioni non autorizzate: reclusione da uno a tre anni e multa da 5mila a 160mila euro per chi promuove, organizza o li dirige. Aumento di un terzo se presenti minorenni o persone armate o con promozione attraverso video. -Allevamento, addestramento, fornitura di animali per combattimenti: reclusione da tre mesi a due anni e multa da 5mila a 30mila euro. -Effettuazione di scommesse, anche se non presente ai combattimenti o competizioni: reclusione da tre mesi a due anni e multa da 5mila a 30mila euro, -In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti: sono sempre disposti la confisca degli animali impiegati sia per i combattimenti che per i maltrattamenti ed affidamento ad associazioni con spese anticipate dallo Stato che potrà rivalersi sul condannato. E’ anche disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell’eventuale attività di trasporto, commercio o allevamento di animali; in caso di recidiva è disposta l’interdizione. -Produzione, commercializzazione e importazione pelli di cani o gatti: arresto da tre mesi ad un anno e ammenda da 5mila a 100mila euro, confisca e distruzione del materiale. -Sperimentazione senza anestesia se non autorizzata: reclusione da tre mesi ad un anno o multa da 300 a 15mila euro. -Per l’applicazione della legge: creazione di un coordinamento interforze fra Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato e Polizie municipali e provinciali. La vigilanza su questa come su tutte le altre norme di protezione degli animali viene esplicitamente affidata anche alle guardie particolari giurate delle associazioni zoofile. Le entrate derivanti dall’applicazione saranno destinate dallo Stato alla realizzazione delle finalità della normativa. -Interessi lesi: le associazioni animaliste riconosciute perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge. -Attività formative: promozione fra Stato e Regioni dell’integrazione dei programmi didattici delle scuole di ogni ordine e grado in materia di etologia e rispetto degli animali. |
Movimento Antispecista Il
disegno di legge sulla sostituzione degli artt. 638 e del 727 del
codice penale. Atti del Senato: 1930
– (T.U. con
S.42,S.294,S.302,S.789,S.926,S.1118,S.!397,S.1445,S.1542,S.1554,S.1783) Testo approvato. 17
Luglio 2003. Il 28 febbraio 2003 è stata scritta a cura del Movimento Antispecista una critica del disegno di Legge S.1930, trasmesso in data 20 gennaio 2003 al Senato dalla Camera dei Deputati dopo la relativa approvazione. A sei mesi da tale evento, nella seduta del Senato del 17 luglio 2003, il testo trasmesso dalla Camera è stato modificato (leggermente, osa dire qualcuno), e reinviato alla Camera per la relativa approvazione. Forniamo di seguito le osservazioni a suo tempo effettuate sul DDL originario, seguite dalle modifiche e dai relativi commenti. Benché mantenuto nel suo schema generale, il DDL è stato infatti stravolto nella sostanza, riportando gli animali al rango di oggetti, e lasciando inalterata la principale carenza: il mantenimento in vita del vecchio art. 727 del codice penale unicamente ai fini dell’abbandono degli animali e della detenzione in condizioni non compatibili con la loro natura, che continuano pertanto ad essere considerati reati classificati come “contravvenzioni” e non come “delitti”, punibili ora con l’arresto (ma non la reclusione) fino ad un anno “o” con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Di conseguenza, inoltre, per essi non vi sarà l’elevazione del reato da “contravvenzione” a “delitto”, permettendone quindi l’estinzione con una semplice oblazione (anche se maggiore della precedente), e mantenendone la prescrizione in due anni (tre se prorogata) verso i cinque anni (sette e mezzo se prorogata) dei reati considerati appunto “delitti”.
Le note relative alla
versione precedente del DDL 1930 verso l’art. 727 del codice penale
sono state poste in riquadri, mentre le modifiche principali agli
articoli del DDL, nella versione attuale, sono state evidenziate in
corsivo. Per facilitare l’analisi delle modifiche, gli articoli sono
stati raggruppati per argomenti (contrassegnati da lettere alfabetiche
maiuscole e scritte in corsivo) in quanto la riformulazione del DDL ne
ha modificato l’ordine, seguendo l’ordine del nuovo DDL
S1930 Articolo
1 A) Modifiche al codice penale. Versione
precedente Articolo
1 (Modifiche al codice penale). Proposta di inserimento del Titolo XII-Bis nel Codice Penale: Dei delitti contro gli animali. La proposta di inserire un Titolo apposito per i delitti contro gli animali, subito quello dei “Delitti contro le persone” e prima dei “Delitti contro il patrimonio”, non può che essere recepita favorevolmente, trattandosi di una innovazione che pone gli animali, se non allo stesso livello dellepersone, almeno prima delle “cose” Versione attuale: Articolo
1 (Modifiche al codice penale). “Si
propone di inserire, dopo il Titolo IX (Dei delitti contro la moralità
pubblica), il Titolo IX-bis : Dei delitti contro il
sentimento per gli animali.”
(In seguito, per tale
motivo, l’art. 623-bis e seguenti proposti precedentemente quali parte
del nuovo Titolo XII-bis, Libro II, del Codice Penale, vengono
sostituiti con gli art. 544-bis e seguenti, successivi al Titolo IX, e
parti del Titolo IX-bis). La modifica è gravemente riduttiva dello spirito della legge. Infatti, l’inserimento nel Codice Penale di un Titolo XII-bis: Dei delitti contro gli animali, contenuto nella proposta precedente, avrebbe fatto identificare gli animali come soggetti di diritto, con evidente discrepanza verso le leggi sulla caccia, la vivisezione, la macellazione, etc.. Non avrebbe infatti avuto senso attribuire “diritti” agli animali in quanto tali per poi trattarli come oggetti in altre leggi. La modifica fa quindi ricadere gli animali al rango di oggetti, per i quali continua in effetti ad essere tutelata non la loro integrità quali esseri senzienti, ma il “sentimento” che l’uomo prova per essi. Ad essere tutelata quindi è sempre e comunque la persona umana, in particolare dall’eventuale offesa alla propria sensibilità. Il fine della legge è pertanto reso estremamente esplicito. B) Uccisione di animali. Versione
precedente: verso art. 727 c.p.
Art.
623-ter del Titolo XII-bis: Uccisione di animali. La dichiarazione dell’art. 623-ter lascia molto perplessi nella ricerca del “fine di crudeltà” per chi cagiona la morte di una animale, punita con la reclusione. In particolare in quanto nei successivi 634.4.e 5 (maltrattamenti e spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie..) la pena della reclusione è alternativa all’ammenda. Se ne dovrebbe dedurre che la morte a seguito di maltrattamento o sevizie non è da imputarsi a “fini di crudeltà”, o è meno dolorosa. V’è inoltre da chiedersi se la caccia, come “sport” ammesso e finanziato dal CONI (ossia con denaro pubblico) non sia da annoverarsi tra i fini di crudeltà. Ove infatti non sia finalizzata alla protezione del raccolto agricolo e alla limitazione della sovrappopolazione delle specie (scopi comunque ottenibili con altri mezzi meno cruenti) essa non può che inquadrarsi nelle attività non necessarie, e come tali “discrezionali”. In ultima analisi, ludiche, e quindi – essendo il suo ultimo scopo l’uccisione degli animali per diletto - “crudeli”. Analoga osservazione và mossa per la mattazione a fini di abbigliamento (non certo necessaria data la possibilità di ripararsi dal freddo con indumenti sintetici), per fini alimentari (la carne non è necessaria all’alimentazione umana, ma solo una delle tante possibilità) o gastronomici (il paté de fois gras non può dirsi a sua volta un alimento “necessario”), o la morte degli animali durante le competizioni “sportive” a fini di lucro (ossia tutte), autorizzate o meno, vedi il Palio di Siena, etc.. A ben vedere, pertanto, il voler conciliare il reato di uccisione degli animali “per fini di crudeltà” con le possibilità di uccisione degli stessi ammesse dalla legge è un puro esercizio di retorica, dovuto alla impossibilità pratica di rispettare qualsiasi principio etico in una società specista, nella quale l’animale è a livello di un “oggetto” piuttosto che di un “soggetto”. Tale “impasse” potrà essere superato solo con l’ammissione dell’animale nella sfera degli esseri senzienti, il cui “assassinio” non potrà essere ammesso che per motivi di “legittima difesa” o “forza maggiore”, come per l’uomo. Si fa infine osservare come la pena prevista (da 3 a 18 mesi di reclusione) sia minore di quella attualmente disposta dal c.p., art. 638 (da sei mesi a 4 anni) per l’uccisione di bovini od equini di proprietà altrui , anche se non raccolti in mandria. Versione
attuale: (l’art. 623-ter è sostituito dal 544-bis, e così via). Art.
544-bis del Titolo IX-bis (d’ora in avanti omesso per brevità nel
seguente testo): Uccisione di animali. “Chiunque
per crudeltà o senza necessità,
cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a
diciotto mesi.” Rimangono valide le osservazioni fatte in precedenza, in quanto l’aggiunta delle parole “o senza necessità” non modifica la sostanza della frase. Semmai, aumenta la confusione, in quanto dovrebbero a tal punto ritenersi “necessarie” pratiche come la macellazione (specie quella rituale), la caccia, gli zoo, etc… C)
Maltrattamento di animali. Versione precedente: verso art. 727 c.p. Art.
623-quater: Maltrattamento di
animali. La frase “fuori dei casi previsti dalla legge” mal si confà a tale disegno di legge, che prevede pene per chi senza necessità “incrudelisce verso un animale o lo sottopone a sevizie…”. Infatti, quale legge potrebbe ammettere tali forme di accanimento contro un essere innocente? Chiaramente ci si vuol riferire alla ricerca pura, la quale sola (v. legge 116) è autorizzata – residuo dell’epoca meccanicistica – a infierire contro un essere vivente a “scopi scientifici”. Circa
“l’abbandono o la detenzione in condizioni incompatibili con la
loro natura” previsti dall’art. 727, tale reato è l’unico a
rimanere nel 727 rivisitato, nella sezione “Delle Contravvenzioni
concernenti gli animali”
con la possibilità aggiuntiva di arresto fino a un anno, e di
ammenda fino a 10.000 euro. In caso di recidiva, e solo per tale
reato, è ammessa l’interdizione dall’esercizio dell’attività di
commercio (??). Sic! Inoltre, rispetto al 727, sono scomparse le descrizioni dei “mezzi particolarmente dolorosi” con i quali può essere causato il maltrattamento, lasciandoli alla fantasia del magistrato giudicante. Ossia, sono scomparsi “ la modalità del traffico, del commercio, del trasporto, della mattazione, o di uno spettacolo di animali”. La modalità (ossia i mezzi) non è quindi più rappresentata anche da come viene effettuato un trasporto, una mattazione, uno spettacolo, ma dai soli “mezzi” (meccanici ?) utilizzati. Ancora, rispetto al 727, è stata abolita la pubblicazione della sentenza per tale aggravante, ed eliminata l’interdizione dall’esercizio dell’attività di commercio, sostituita dalla “revoca” della licenza. In altre parole, se l’autore del reato non è il titolare della licenza (ma ad esempio un di pendente) potrà continuare a fare lo stesso mestiere…. Da ultimo, occorre notare che per tale reato è stato abolito il sequestro del “corpo del reato”, ossia dell’animale maltrattato o seviziato, per cui potrà restare con “tale” padrone. Ciò è in palese contrasto con il più elementare buon senso, dato che ovviamente il proprietario di un animale maltrattato e seviziato si rivarrà senz’altro sull’animale causa della sua condanna, piuttosto che ravvedersi e risparmiargli ulteriori sevizie. Infine, la reclusione per tale reato è alternativa all’ammenda, e non aggiuntiva. Versione
attuale: Art.544-ter:
Maltrattamento di animali. “Chiunque,per
crudeltà o senza necessità, cagiona
una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a
comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue
caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un
anno, o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
La stessa pena si applica a
chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero
li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli
stessi.
La pena è aumentata della metà se se dai fatti di cui al primo comma
deriva la morte dell’animale. Va innanzitutto notato come l’attuale formulazione del disegno di legge precisi all’Art. 3 (Modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale) che le disposizioni del presente proposto Titolo IX-bis del Libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, pesca, allevamento, trasporto, macellazione, sperimentazione scientifica, attività circense, giardini zoologici, nonché delle altre leggi speciali in materia di animali, il che ha permesso di eliminare la frase infelice “al di fuori dei casi previsti dalle leggi” con la quale iniziava l’art. 623-quater precedente, pur lasciandone intatta la sostanza, chiaro sintomo dell’imbarazzo del legislatore. E’
stato inserito il caso di somministrazione di sostanze stupefacenti. E’ stata aumentata la pena, equiparandola in pratica all’uccisione pura e semplice, se dai maltrattamenti deriva la morte dell’animale (troppo poco!). E’ stata reinserita, rispetto al 727 (v. art. 544-sexies:Confisca e pene accessorie) la confisca dell’animale per i delitti previsti dagli art. 544-ter,544-quater (Spettacoli o manifestazioni vietate) e 544-quinquies (Divieto di combattimento), “dimenticata” nella versione precedente. E’ stata anche reinserita, rispetto al 727 – in caso di recidiva – l’interdizione dall’esercizio delle attività commerciali, abolita nella versione precedente, ma non è stata reinserita la pubblicazione della sentenza rispetto al 727, ove il reato sia stato commesso con mezzi particolarmente dolorosi.
Rimangono purtroppo
valide le altre osservazioni relative all’abbandono, alla detenzione
in condizioni incompatibili con la natura dell’A., alla alternativa
possibile tra reclusione ed ammenda, benché l’ammontare di
quest’ultima sia stato aumentato
di circa un terzo! D)
Spettacoli e manifestazioni vietate. Versione
precedente: verso art. 727 c.p. Art.
623-quinques: Spettacoli o manifestazioni vietate. Dall’art. 727 è stata eliminata la parola “partecipa” ( ed aggiunta la parola “promuove”). Ciò significa che chi assiste o partecipa a spettacoli, manifestazioni, giochi o feste che comportino sevizie per gli animali non rischia più nulla. Ovvero, il fatto è diventato lecito. La modifica si commenta da sola. Anche in questo caso, la pena detentiva è in alternativa, e non in aggiunta, all’ammenda. Versione
attuale: Art.
544-quater: Spettacoli o manifestazioni vietate. Salvo
che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove
spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie, o strazio per gli
animali ovvero attività insostenibili per le
caratteristiche etologiche degli stessi è punito con la
reclusione da quattro mesi a due anni e con
la multa da 3.000 a 15.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all’esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell’animale. Fermo restando il commento precedente (la partecipazione non è punita!), và notato come siano state aggiunte le attività insostenibili per le caratteristiche etologiche degli animali, e come la pena detentiva sia stata posta in aggiunta, e non in alternativa, all’ammenda! E)
Divieto di combattimenti tra animali.
Versione
precedente: Art. 623-sexies: Divieto di impiego di animali in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate. (articolo nuovo, caso non presente nell’art.727 c.p. , ad eccezione delle scommesse clandestine, quindi precedentemente non commentato). L’erticolo è stato totalmente riformulato, quindi se ne riporta solo la versione attuale. Versione
attuale: Art.
544-quinquies: Divieto di combattimenti tra animali. Chiunque
promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non
autorizzate tra animali che possano metterne in pericolo l’integrità
fisica è punito con la reclusione da uno a
tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà: 1)
se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da
persone armate. 2)
se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o
materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei
combattimenti o delle competizioni. 3)
se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma
dei combattimenti o delle competizioni. Chiunque,
fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li
destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro
partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la
reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli
animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo
comma, se consenzienti. Chiunque,
anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso
nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle
competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre
mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
Le pene sono state aumentate dal lato pecuniario per chi
promuove, organizza o dirige i combattimenti (prima la multa era
25.000/100.000 euro, verso i 50.000/160.000 della nuova norma), ma la
reclusione è ora passata a 1/3 anni dai 2/4 anni della norma precedente
(!). F)
Confisca e pene accessorie. L’art. 544-sexies (Confisca e Pene accessorie) include quanto già previsto dal Capo II del precedente DDL all’art. 623 nonies (Pene accessorie). Il commento rispetto alla versione precedente è già stato inserito al punto C precedente (Maltrattamento di animali- art.544-ter). Occorre rimarcare che è stata reinserita (come nel 727) la confisca dell’animale per i maltrattamenti (anche se su richiesta delle parti), prima omessa. G)
Danneggiamento di animali altrui (norma di collegamento con l’art.638
del codice penale) 2.-Modifica dell’art. 638 del c.p. (Uccisione o danneggiamento di animali altrui) La
disposizione è nuova, pertanto non esiste un commento precedente.
L’art. 638 del c.p. è modificato aggiungendo dopo le parole “è
punito”, le parole “salvo che il fatto costituisca più grave
reato”. Ciò ha lo scopo evidente di far ricadere eventuali
maltrattamenti nella presente normativa, con un aggravio della
pena, che nell’art. 638 è di un anno di reclusione o multa fino a 309
euro. Nulla cambia rispetto allo status dell’animale, che continua
pertanto ad essere riferito nel 638 come “cosa” che qualcuno può
“uccidere, rendere inservibile o deteriorare” a danno del
proprietario. H)
Abbandono di animali o detenzione in condizioni incompatibili con la sua
natura. 3-Modifica
dell’art. 727 del codice penale. Versione
precedente (punti 2 e 3 dell’art.1): 2.
Dopo l’articolo 726 del codice penale è inserita la seguente rubrica: «Sezione
I-Bis – DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI GLI ANIMALI». 3.
L’articolo 727 del codice penale è sostituito dai seguenti: «Art.
727. – (Detenzione illecita e abbandono di animali). Chiunque
detiene uno o più animali in condizioni incompatibili con la loro
natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini
della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con
l’ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. In
caso di recidiva la condanna importa l’interdizione dall’esercizio
dell’attività di commercio, qualora la contravvenzione sia commessa
ai fini dell’esercizio di tale attività. Versione
attuale: Al
punto 3 dell’Art.1, il
nuovo DDL prevede – come nel precedente- la sostituzione
dell’attuale articolo 727 del c.p. con poche righe, ovvero:
Art.727-(Abbandono di
animali).
Chiunque abbandona animali
domestici o che abbiano acquisito abitudine alla cattività è punito
con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
Alla stessa pena soggiace
chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura,
o comunque produttive di gravi sofferenze. Si ribadisce che il mantenimento in vita del vecchio art. 727 del Codice Penale solo per quanto riguarda l’abbandono degli animali e la detenzione in condizioni non compatibili con la loro natura, che continuano pertanto ad essere considerati reati classificati come “contravvenzioni” e non come “delitti”, punibili ora con l’arresto (ma non la reclusione) fino ad un anno “o” con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro, ha come conseguenza che tali comportamenti non vengono classificati come veri e propri “maltrattamenti”, e che per essi non vi é pertanto l’elevazione del reato da “contravvenzione” a “delitto”, permettendone l’estinzione con una semplice oblazione (anche se maggiore della precedente), e mantenendone la prescrizione in due anni (tre se prorogata) verso i cinque anni (sette e mezzo se prorogata) dei reati considerati appunto “delitti”. E’ inoltre sparita dal nuovo DDL l’interdizione dall’esercizio dell’attività commerciale, in caso di recidiva, e la sospensione dall’esercizio dell’attività per i conducenti.
E’ anche sparito
dal nuovo DDL l’art. 727-bis proposto nella versione precedente,
riguardante i Divieti relativi a videoproduzioni e altro
materiale pubblicitario, che recitava: Chiunque produce, importa,
esporta, acquista o espone al pubblico videoproduzioni o materiali di
qualsiasi tipo contenenti scene o immagini relative a delitti contro gli
animali è punito con l’arresto fino ad un anno e con l’ammenda da
1.000 euro a 5.000 euro. È altresì disposta la sospensione, da un
minimo di sei mesi ad un massimo di due anni, della licenza inerente
l’attività commerciale o di servizio. I divieti di cui al
primo comma non si applicano alle associazioni per la tutela degli
animali riconosciute, alle università degli studi e alle istituzioni
scientifiche». I)
Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli o pellicce di cani e
gatti domestici. Precedentemente tale norma, innovativa del regime di utilizzo di tali prodotti, era contenuta nell’Art. 1, all’art. 623-septies. Non ne era stato fatto alcun commento. Ora invece è inserita nell’Art. 2 del nuovo DDL. Versione
precedente: Art. 623-septies. – (Divieto di impiego di cani e gatti per pelli o pellicce). Chiunque importa, detiene o utilizza, ai fini del commercio, pelli o pellicce di cani o gatti è punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da 25.000 euro a 100.000 euro. Versione
attuale: Articolo
2. Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli o pellicce. E’ vietato utilizzare cani (Canis familiaris) e gatti (Felis catus) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletterie costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale. La
violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con
l’arresto da tre mesi ad un anno o con l’ammenda da 5.000 a 100.000
euro.
La norma è senza dubbio meglio formulata, includendo la confisca
e la distruzione del materiale, prima non prevista, sebbene il limite
inferiore della multa sia sceso da 25.000 euro a 5.000. Resta il fatto
che l’esclusione di altri animali domestici (es. conigli,criceti,etc..)
è un chiaro esempio di specismo nello specismo. L)
Coordinamento con le leggi speciali in materia di animali e affidamento
degli animali sequestrati. Il primo argomento (coordinamento con leggi speciali) è nuovo, e sostituisce la frase “fuori dei casi previsti dalla legge” maldestramente inserita nel precedente articolo 623-quater relativo ai maltrattamenti. Il secondo (affidamento) è una ripetizione dell’Art.6 della versione precedente del DDL. Versione
precedente: Art.
6. (Affidamento degli animali sequestrati o confiscati). 1.
Gli animali per i quali si è proceduto al sequestro o è stata ordinata
la confisca ai sensi dell’articolo 623-nonies del codice penale
sono affidati alle associazioni o agli enti eretti in enti morali che ne
facciano richiesta, individuati con decreto del Ministro della salute,
da adottare di concerto con i Ministri dell’interno, dell’ambiente e
della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli
affidatari degli animali sequestrati o confiscati potranno rivalersi
delle spese sostenute sul proprietario o detentore degli animali
medesimi. Versione
attuale: Articolo
3. Modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice
penale. 1.
Dopo l’articolo 19-bis delle disposizioni di coordinamento e
transitorie del codice penale sono inseriti i seguenti: “Art.19-ter.
–(Leggi speciali in materia di animali). Le disposizioni del Titolo
IX-bis del Libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti
dalle leggi speciali in materia di caccia,pesca,di allevamento, di
trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica
sugli stessi , di attività circense, di giardini zoologici, nonché
delle altre leggi speciali in materia di animali. Art.
19-quater. – (Affidamento degli animali sequestrati o confiscati). Gli
animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca sono
affidati ad associazioni o enti
individuati con decreto del Ministero della salute, adottato di concerto
con il Ministero dell’interno. Le
spese occorrenti per il mantenimento e per la custodia degli animali
sequestrati o confiscati sono anticipate dallo Stato, salvo all’Erario
il diritto di recupero delle stesse a carico del condannato”. 2.
Il decreto di cui all’art. 19-quater delle disposizioni di
coordinamento e transitorie del codice penale è adottato entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Articolo
4. Norma di coordinamento. 1.All’articolo
4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 116, al comma 8, le parole
“ai sensi dell’articolo 727 del codice penale” sono sostituite
dalle seguenti: “con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la
multa da 3.000 a 15.000 euro”. 2.Il
comma 5 dell’articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è
abrogato. 3.Alla
legge 12 giugno 1913, n. 611, sono apportate le seguenti modificazioni
(….omissis). Mentre è positiva l’eliminazione delle
parole “eretti in ente morale” per quanto riguarda associazioni o
enti individuati dal Ministero della salute e dell’interno circa
l’affidamento degli animali sequestrati, è semplicemente vergognoso
che con la scusa di salvaguardare i “maltrattamenti” previsti dalle
leggi speciali in materia di animali (caccia, pesca, allevamento,
trasporto, macellazione, sperimentazione, attività circense, giardini
zoologici, etc..) anche i maltrattamenti che avvengano al di fuori di
quanto previsto dalla legge nell’ambito di tali aree (ossia, la non
osservanza ad esempio della normativa a difesa degli animali soggetti ad
esperimenti, macellazione, etc..) non possa più ricadere nell’ambito
della normativa del codice penale.
In tal modo, tutti reati commessi nell’ambito di tali aree,
anche se previsti dalle stesse leggi speciali,
non potranno più essere ricondotti al 727, abolito, né al
presente Titolo IX-bis. M)
Obblighi dei medici veterinari.
Versione
precedente: Art.
3.(Obblighi dei medici veterinari) 1.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, avendo nell’esercizio
della professione veterinaria curato o visitato animali per lesioni
riferibili ai delitti di cui alla presente legge, omette di riferirne
all’autorità giudiziaria è punito con la sanzione amministrativa da
500 euro a 1.500 euro. 2.
In caso di ritardo, si applica una sanzione amministrativa da 300 euro a
1.000 euro. Non riferire all’autorità giudiziaria la cura di animali dovuta a lesioni riferibili ai reati previsti dalla presente legge è punibile solo per i veterinari, escludendo quindi medici, infermieri, e chiunque altro effettui l’intervento! (??).
La norma è sparita dalla nuova formulazione del DDL (!). N) Attività formative Versione
precedente: Art.
4.(Attività formative) Lo
Stato e le regioni possono promuovere di intesa tra loro, sentiti le
associazioni e gli enti di cui all’articolo 6 e gli ordini provinciali
dei medici veterinari, lo svolgimento da parte delle scuole e degli
istituti di ogni ordine e grado di attività formative intese ad una
effettiva educazione degli alunni in materia di etologia degli animali e
rispetto dei medesimi. Come spiegare ai giovani l’incongruenza delle nostre leggi verso gli animali destinati alla vivisezione, o all’arte culinaria, o alla caccia “sportiva”, o all’abbigliamento futile, senza cadere nel ridicolo, o peggio nel razzismo, o antropocentrismo, o specismo più bieco? Versione
attuale: Art.5.
Attività formative. Lo
Stato e le Regioni promuovono di
intesa, senza nuovi maggiori oneri per la
finanza pubblica, l’integrazione
dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni
ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione degli alunni in
materia comportamentale degli animali e del loro rispetto, anche
mediante prove pratiche.
Il commento non cambia. O) Vigilanza. Versione
aggiornata (le parole in grassetto corsivo sono le correzioni apportate
nel nuovo DDL, mentre quelle abolite
sono indicate in parentesi): Art.
6.(Vigilanza)(già art.5). 1.
Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente
legge, con decreto del Ministro dell’interno, sentiti (gli altri
Ministri competenti, da emanare) il Ministro
delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute,
adottato entro 3 mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le
modalità di coordinamento dell’attività della Polizia di Stato,
dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del
Corpo forestale dello Stato e dei Corpi di polizia municipale e
provinciale. 2.
La vigilanza sul rispetto della presente legge e (sull’osservanza
delle altre disposizioni di leggi, decreti, regolamenti comunitari,
nazionali e locali relativi) delle altre
norme relative alla protezione degli animali, è affidata anche,
nei limiti dei compiti attribuiti dai relativi decreti prefettizi di
nomina,ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di
procedura penale, (anche) alle guardie particolari giurate delle
associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, (nonchè alle
guardie ecologiche volontarie riconosciute secondo le leggi regionali).
Nota: sono scomparse le guardie ecologiche volontarie. P)
Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni. Versione
aggiornata (le parole in grassetto corsivo sono le correzioni apportate
nel nuovo DDL, mentre quelle abolite
sono indicate in parentesi): Art.
7 (Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni). 1.
Ai sensi dell’articolo 91 del codice di procedura penale, le
associazioni e gli enti di cui all’articolo (6) 19-quater
delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale
(della presente legge) perseguono finalità di tutela degli interessi
lesi dai reati previsti dalla presente legge.
Nulla è cambiato, salvo i riferimenti. Q)
Destinazione delle sanzioni pecuniarie. Versione
aggiornata (le parole in grassetto corsivo sono le correzioni apportate
nel nuovo DDL, mentre quelle abolite
sono indicate in parentesi): Art.
8.(Destinazione delle sanzioni pecuniarie) 1.
Le (nuove o
maggiori) entrate derivanti dall’applicazione delle sanzioni
pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all’entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del
Ministero della salute e sono (destinate alle associazioni o agli enti
di cui all’articolo 6) da questo destinate
alla realizzazione delle finalità della presente legge. 2.
(Il decreto di cui all’articolo 6 determina i criteri di
ripartizione delle entrate, tenendo conto in ogni caso del numero di
animali affidati ad ogni ente o associazione.) 3.
Entro il 25
novembre di ogni anno, il Ministro della
salute (le risorse di cui al comma 1 sono ripartite con
decreto del Ministro della salute, da adottare di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze) definisce
il programma degli interventi per l’attuazione della presente legge e
per la ripartizione delle somme di cui al comma 1. R)
Entrata in vigore. (Nuovo articolo). La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
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Il
nuovo titolo infatti non è più XIIbis, come nel testo licenziato dalla
Camera, ma IXbis. Questo mutamento "topografico" è
significativo e non casuale. Il testo
approvato dal Senato segna in questo modo un arretramento nel cammino
verso una pieno riconoscimento degli interessi di cui gli animali sono
portatori; in questo modo non sono ancora considerati degni di tutela
giuridica di per sè, ma solo in via mediata, al fine di assicurare il
rispetto dei sentimenti che noi umani nutriamo per loro. Va da sè che
in quanto autorizzate dalla legge, caccia, vivisezione ecc. non
integrano di per sè i reati di maltrattamento o uccisione di animali.
Questo non significa però che a chi esercita queste attività debba
essere garantita una impunità a priori rispetto a qualunque
comportamento. Ripeto:
sapevamo già che caccia , pesca vivisezione ecc., in quanto attività
autorizzate dalla legge non possono essere ricomprese tra quelle che la
stessa legge punisce. Ma allora perché specificare che le nuove
norme penali "non si applicano" a questi casi? Con
questo art 19 ter, paradossalmente si garantirebbe un impunità assoluta
a priori laddove invece bisogna vigilare ancora di più. Va quindi
eliminato in quanto pericoloso e, nella migliori delle ipotesi inutile.
La legge non punisce il maltrattamento e l'uccisione tout court,
ma solo |
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UNA SVOLTA
CULTURALE”
Speriamo apra la strada verso una tutela ampia della fauna selvatica “Una
legge storica quella approvata oggi al Senato dunque che segna
un’importante svolta culturale: - così ha dichiarato
Maurizio Santoloci vicepresidente nazionale WWF
che ha collaborato alla stesura tecnica del progetto promosso
dalla LAV - fino ad oggi, infatti, non esisteva in Italia una norma che
autorizzava a perseguire chi commetteva uccisione gratuita o
maltrattamento di animale in quanto “essere vivente”. L’art. 727
del Codice penale non aveva come oggetto la protezione giuridica
dell’animale in quanto tale, ma l’animale rappresentava la
“cosa” su cui ricadeva la condotta del reo. Ciò che veniva tutelato
quindi non era l’animale bensì ma il sentimento di pietà o di
compassione che l’uomo prova verso gli animali.” La
reale portata storica di questa legge è rappresentata dal fatto che per
la prima volta nel nostro sistema giuridico l’animale è tutelato in
se stesso e direttamente come essere vivente e senziente e cessa di
essere incredibilmente “ cosa danneggiata” come nella normativa
precedente. Si tratta di una vera rivoluzione culturale che allinea
l’Italia ad altri paesi europei che già hanno varato tale evoluzione. Questo
segnale estremamente importante, rileva a questo punto il WWF,
mostra nel contempo la
contraddizione rispetto alle iniziative governative di questa
legislatura che finora ha dimostrato di non mirare alla tutela della
fauna selvatica, un patrimonio che appartiene all’intera Europa: le
decine di proposte di modifica alla legge nazionale sulla caccia, che
danno più spazio, più tempo e più specie in pasto all’attività
venatoria, ne sono un esempio grave così come la delega alle Regioni
sull’apertura della caccia a piccoli uccelli protetti. Va d’altra
parte rilevato poi, che il nostro paese non ha mai avuto una legge per
tutelare la cosiddetta fauna minore, come gli invertebrati , che è
fondamentale per gli ecosistemi e la cui importanza è assolutamente
trascurata. Il
WWF auspica, dunque, che la norma
approvata oggi rappresenti un punto di svolta nella sensibilità
delle istituzioni e che, con coerenza, il Parlamento sostenga norme che
riconoscano anche l’importanza della tutela degli animali tutti e il
fondamentale ruolo che svolge la fauna selvatica rispetto alla qualità
della nostra vita di uomini. Ed anche in sede applicativa sarà
necessario sostenere iniziative di azione e vigilanza per determinare la
pratica operatività delle nuove norme. Roma,
17 luglio 2003 – Ufficio Stampa, tel.06-84497377 |
| data 2001 |
aggiorn. | loc.-reg.-naz. |
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