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 LA LEGGE 189/2004

QUANDO GIANO BIFRONTE ENTRA NEL CODICE PENALE

SOMMARIO:      

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una legge contrastata

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un po' di ...storia

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cosa è successo questa volta

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vero o falso?

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RIASSUMENDO
  

IL TESTO APPROVATO IL TESTO  COMMENTATO 

AIUTACI A CAMBIARE LA LEGGE

 

UNA LEGGE CONTRASTATA

   Il 1° agosto 2004 è entrata in vigore la nuova legge sui maltrattamenti degli animali: è stata accolta dagli applausi scroscianti della LAV, un po’ più contenuti da parte dall’ENPA e del WWF  e da un coro di fischi e mugugni di circa una sessantina di  altre associazioni e gruppi grandi e piccoli: dal Movimento UNA alla Lega Nazionale Difesa del Cane, dagli Animalisti Italiani alla LIPU, dalla LEAL all’OIPA, da SOS animali onlus  al Movimento Antispecista ecc. ecc.
  
La presentazione di questa sezione mostra come i giudizi siano profondamente contrastanti, perfettamente riflessi nell’ampio spazio dedicato dal Movimento UNA e dalla LAV nei numeri dei rispettivi organi informativi sopra riportati.
   Si tratta infatti di una legge che ha avuto un iter travagliatissimo, e che ha spaccato pubblicamente come non era mai accaduto il mondo animalista; per questo, in sede di approvazione definitiva, ha ricevuto anche la bocciatura (Verdi e Margherita) o l’astensione (DS) dell’intera opposizione rappresentata nella Commissione Giustizia del Senato.

 i motivi del contrasto 

   Come mai tanta disparità di giudizi da personaggi competenti, quali magistrati, giuristi  e avvocati, di entrambi gli “schieramenti”?

   Perché la normativa approvata, come comprenderete leggendo, è un vero Giano bifronte tipico della nostra legislazione, una “normativa rinnegante” come probabilmente la

definirebbe il giurista Italo Mereu, che dopo aver definito precisamente una norma ne sancisce l’inapplicabilità in molti casi.

   Si è in sostanza ripetuto quanto accaduto nel 1993; allora un disegno di legge approvato alla Camera, innovativo e nettamente migliorativo rispetto a quello in vigore  fu fatto a pezzi in Senato, portando all’approvazione di un “brodetto” annacquato e scipito, che fu però presentato come un “raffinato consommé”.

   L’applicazione pratica dimostrò che il nuovo articolo 727 approvato nel 1993 fu ben lungi dal dimostrarsi uno strumento valido ed efficace, come fu definito allora.

   Esso rappresentava un passetto avanti rispetto al precedente e – quanto meno – non peggiorava la situazione precedente.

   La nuova legge invece peggiora in diversi punti la situazione esistente ed è questo il motivo scatenante della vivace contestazione animalista.

   Se infatti nel 1993  le norme contro il maltrattamento degli animali furono sì fortemente depotenziate rispetto a quanto previsto inizialmente, eliminando la previsione dell’arresto, ma restarono poste a tutela di tutti gli animali e sempre applicabili, questa volta il legislatore ha mantenuto un impianto sanzionatorio molto incisivo delle norme approvate, ma ha ridotto fortemente l’ampiezza della loro applicabilità.

 questione di sentimento

    Questo perché l’oggetto della tutela  non è l’animale in quanto essere senziente, bensì “il sentimento verso gli animali”: quindi le nuove norme fanno diventare un vero crimine la violenza efferata (crudeltà) o gratuita (senza necessità) verso gli animali, in particolare i combattimenti di animali.

   Ecco perché è espressamente prevista  la non applicabilità delle norme a tutti i maltrattamenti considerati socialmente, scientificamente od economicamente rilevanti: caccia,  feste con animali riconosciuti di valore storico-culturale (classico esempio il Palio di Siena), allevamenti, trasporti, sperimentazione animale, zoo, circhi e tutti i settori disciplinati da leggi speciali che – se trasgredite - normalmente prevedono solo sanzioni amministrative o – come nel caso della caccia, minime ammende.

   In altre parole,  per tutti questi animali la tutela penale è stata ridotta (caccia) o addirittura totalmente eliminata, perché questi maltrattamenti sono ritenuti “accettabili” e le trasgressioni sono già punite dalle leggi speciali con sanzioni considerate adeguate al comune sentimento per gli animali.

Non solo:

bulletadesso le guardie zoofile possono occuparsi – per quanto riguarda le norme più importanti sui maltrattamenti – solo di  animali d’affezione, quindi in sostanza cani e gatti.
bulletè diventato estremamente difficile applicare  sanzioni in caso di maltrattamento dovuto a detenzione di animali in condizioni incompatibili con la propria natura, perché adesso è necessario dimostrare la grave sofferenza (prova diabolica se l’animale praticamente non è mezzo morto)
bulletora non è più punibile chi partecipa alle feste con strazio di animali o ai combattimenti di animali, ma solo chi li organizza o li promuove.

   In sintesi siamo quindi passati da una norma che tutelava tutti gli animali in ugual misura (anche se purtroppo ridotta) ad una che tutela con molta forza solo un ridotto numero di maltrattamenti: quelli che fanno “orrore” (e non tutti, come vedremo).

   Comprenderete il perché dei fischi e delle opposizioni e soprattutto perché sia necessario iniziare al più presto il lavoro di modifica della legge.

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    UN PO' DI STORIA

Agli inizi del 1900 venne inserito nel codice penale la norma di protezione degli animali, successivamente divenuta l'articolo n° 727; per i tempi in cui fu emanata, rappresentava sicuramente un bel progresso; essa è rimasta sostanzialmente invariata per parecchi decenni, salvo gli aggiornamenti pecuniari delle pene; eccone una versione anni Sessanta:

Chiunque incrudelisce verso animali o senza necessità li sottopone a eccessive fatiche o a torture, ovvero li adopera in lavori ai quali non siano adatti per malattia o per età, è punito con l'ammenda da lire 4.000 a lire 120.000 alla stessa pena  soggiace chi, anche solo per fini scientifici o didattici, in un luogo pubblico all'aperto o esposto al pubblico, sottopone animali vivi a esperimenti tali da restare ribrezzo.

La pena è aumentata, se gli animali sono adoperati in giuochi o spettacoli pubblici, i quali importino strazio o sevizie.

Nel caso preveduto nella prima parte di questo articolo, se il colpevole è un conducente di animali, la condanna importa la sospensione dell'esercizio del mestiere quando si tratta di un contravventore abituale o professionale.

A questa norma si affiancava la legge 611 del 1913 che aggiungeva al suo articolo 1:

fermo il disposto dell'articolo 727 del C.P. sono specialmente proibiti gli atti crudeli su animali, l'impiego di animali che per vecchiezza, ferite o malattie non siano più idonei a lavorare, il loro abbandono, i giochi che importino strazio di animali, le sevizie nel trasporto del bestiame, l'accecamento degli uccelli ed in genere le inutili torture per lo sfruttamento industriale di ogni specie animale.
   I contravventori saranno puniti a termini del citato art. 727 del C.P.

Come balza all'occhio, si tratta di norme attente sia a tutelare il sentimento di pietà verso gli animali sia a lasciare alla sensibilità del magistrato la loro applicazione; crudeltà, sevizie, inutili torture sono termini fortemente soggettivi; si noti però che l'abbandono  era già punito allora, sebbene solo oggi tale fenomeno abbia assunto forme così rilevanti.

1993: la svolta ... mancata

Da oggi esiste uno strumento efficace per punire chi maltratta gli animali, un deterrente credibile e valido (...) In un paese arretrato e incivile come il nostro (...) questa legge è un grande passo avanti, una conquista rilevante. Il vecchio dettato dell'art. 727 era un'arma spuntata, un fucile scarico.  Abbandonare un cane, impiegare animali in spettacoli o lavori insostenibili, detenerli in condizioni incompatibili con l'etologia della specie, organizzare lotte cruente con scommesse clandestine costerà caro d'ora in avanti. Anche se avremmo tutti sperato in sanzioni ancor più severe, quale deterrente contro la barbarie, oggi è comunque un grande giorno.

Questo non è un articolo apparso in questo periodo, bensì  è un estratto della trionfalistica presentazione del nuovo articolo 727 approvato nel 1993, redatto per il giornale L'Indipendente dal quartetto parlamentare Stefano Apuzzo, Alfonso Pecoraro Scanio, Annamaria Procacci e Carla Rocchi e oggi invece tanto vituperato, come un ... povero "scarrafone"

Si trattava di una solenne presa in giro: abbandoni, combattimenti ecc  sono continuati regolarmente: i fatti hanno dimostrato che il deterrente credibile e valido era in realtà un fucile... a salve!

Ma cosa era successo in effetti? L'originale stesura approvata alla Camera dei Deputati, per la quale sarebbe stato adattissimo quanto dichiarato dal "quartetto", era stata letteralmente sfasciata dai senatori, con uno splendido esempio "bipartisan", lasciando quel rimasuglio che è stato poi approvato con tanto schiamazzo.

Dovetti allora redigere un supplemento speciale del Notiziario per far notare come queste "sparate" fossero a dir poco fuori luogo, sollevando vivaci polemiche da una parte del quartetto; la campagna con la quale si è promossa l'attuale revisione dell'articolo 727 - basata sul fatto che è privo di efficacia - ha dimostrato pienamente chi avesse ragione.

In particolare il 727 versione 1993 comportava ancora la possibilità di oblare il reato senza dover quindi approvare alcun processo, e questo permetteva di cavarsela sempre con un semplice esborso di denaro, come è regolarmente successo.

L'unica vera novità era di tipo culturale; si sanciva, grazie al riferimento esplicito delle caratteristiche etologiche della specie, che era l'animale a dover essere tutelato e non la sensibilità umana contro i maltrattamenti; bisogna anche dire però che le sentenze più recenti della Cassazione stavano già sposando la tesi della tutela dell'animale in sé, supportate dal fatto che nel vecchio 727 la tutela del sentimento umano era espressa esplicitamente solo in relazione agli esperimenti con animali (che il 727 del 1993 non cita in alcun modo). 

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data
18/09/2003
aggiorn.
17/09/2004
loc.-reg.-naz.
Italia
ARGOMENTI
maltrattamenti
fonte note